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1 COMUNE DI TARANTO REGOLAMENTO COMUNALE DI TARANTO 2 REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI TARANTO CAPO PRIMO Disposizioni preliminari Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Scopo del Regolamento CAPO SECONDO Servizio Comunale di Protezione Civile Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti CAPO TERZO Ufficio Comunale di Protezione Civile Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti CAPO QUARTO Comitato Comunale e Comitato Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile Art. 7. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Costituzione Art. 8. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Compiti Art. 9. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Convocazione CAPO QUINTO Unità di Crisi di Protezione Civile Art. 10. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Costituzione Art. 11. Funzioni di Supporto all'emergenza Art. 12. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Compiti Art. 13. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Convocazione CAPO SESTO Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile Art. 14. Strumenti pianificatori - definizioni Art. 15. Piano Comunale/Intercomunale Art. 16. Esercitazioni CAPO SETTIMO Strutture Operative di Protezione Civile Art. 17. Centro Operativo Comunale (C.O.C.) CAPO OTTAVO Volontariato di Protezione Civile Art. 18. Volontariato di Protezione Civile Art. 19. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione. Art. 20. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza Art. 21. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Funzionamento CAPO NONO Eventi Calamitosi Art. 22. Eventi calamitosi, adempimenti Art. 23. Stato di crisi CAPO DECIMO Disposizioni finali Art. 24. Pubblicità del Regolamento Art. 25. Entrata in vigore del Regolamento Art. 26. Termini di validità del Regolamento 3 CAPO PRIMO Disposizioni preliminari Art. 1. Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Taranto, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale. Il Comune di Taranto concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità. Art. 2. Scopo del Regolamento Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è quello di disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili. Il Comune di Biella predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa. CAPO SECONDO Servizio Comunale di Protezione Civile Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi dell'Art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, del'Art.108 comma C del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112, della L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e del D.P.G.R. 18/10/04 n. 8. Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune di Taranto eventualmente coadiuvata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui al successivo CAPO OTTAVO con le modalità e le competenze descritte nel piano intercomunale di cui all’Art. 15. Al Servizio Comunale di Protezione Civile possono, se necessario, partecipare altresì tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio comunale. Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela dell'integrità e dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e antropiche, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 4 A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, dovranno assicurare: a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento; b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Piemonte nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale autorità locale di protezione civile; c. l’organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell’Art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, ed in rispetto della normativa regionale in materia (L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e dei D.P.G.R. 18/10/04) nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza; CAPO TERZO Ufficio Comunale di Protezione Civile Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze, così come descritte nell'Art.3 della L.225/92, (L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e dei D.P.G.R. 18/10/04) è costituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, sotto la direzione e la responsabilità di un Funzionario Responsabile Area, coordinato da un Dirigente di Settore. All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti. Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati ed il personale individuato da apposita Delibera G.C., con precedenza sugli altri adempimenti. Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare: a. lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni, tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Tarantoe gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale, oltre alla redazione di un piano intercomunale; b. l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali; c. l'elaborazione e la verifica operativa del Piano comunale/intercomunale di cui all’Art. 15; d. l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali; e. l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l’acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali; 5 f. l'organizzazione e la gestione di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile in grado di coadiuvare adeguatamente le attività ordinarie e straordinarie del Servizio stesso; g. il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazione di volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul territorio comunale di Biella; h. il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto di cui all’Art.11 nonché delle organizzazioni di volontariato; i. l'organizzazione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore, di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Taranto; j. la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio; k. almeno una volta l’anno, la stesura e la presentazione al Sindaco od all'Assessore delegato di una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo. In tutti i casi di emergenza l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali, ed in coordinamento con i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile e l'Unità di Crisi, di cui ai successivi CAPO QUARTO e CAPO QUINTO, dovrà assicurare: a. la pronta reperibilità di un proprio funzionario o di un funzionario del settore di appartenenza; b. l'apertura continuativa della Sala Operativa durante le fasi di emergenza, mediante turni; c. l’attivazione delle procedure contenute nel Piano Intercomunale di Protezione Civile; d. il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione; e. l'organizzazione dell'attività amministrativa e di emergenza. Per i compiti di cui ai punti precedenti il Servizio Protezione Civile avrà a disposizione un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio del Comune di Taranto e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali. In caso di necessità, il personale del Servizio di Protezione Civile dovrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri Settori comunali. CAPO QUARTO Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile Art. 7. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Costituzione Con apposita Deliberazione di C.C. è costituito il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile del Comune di Taranto che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue: 1. Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, che lo presiede, o suo delegato; 2. Assessore delegato alla Protezione Civile; 3. Assessore all'Urbanistica, edilizia Privata e LL.PP. o suo delegato; 4. Direttore Generale 5. Dirigente del servizio Protezione Civile o suo delegato; 6. Coordinatore Volontari Gruppo Comunale; 6 La segreteria è espletata dal Servizio Protezione Civile Il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile in caso di necessità potrà essere integrato da rappresentanti di Enti pubblici o privati aventi competenze specifiche. Art. 8. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Compiti Il Comitato di Protezione Civile, costituito come al precedente Art.7 è presieduto dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Protezione Civile. Il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e dal Presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti: a) definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 , L.R. n. 44/2000, della L.R. 14/04/03 n. 7 e dei D.P.G.R. 18/10/04 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione; b) elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura del Servizio Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell’incolumità della popolazione; c) definisce le modalità per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e del piano di protezione civile curandone l'applicazione; d) definisce la composizione ed i compiti delle Funzioni di Supporto così come indicato all’Art.11, indicandone gli operatori responsabili; e) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile; f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di Protezione Civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire agli studenti direttamente, o per tramite dei docenti, notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali; g) organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione. Art. 9. Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile - Convocazione Il Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato: a) in via ordinaria, almeno una volta l’anno; b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il Comitato stesso; c) al verificarsi di eventi calamitosi rilevanti interessanti direttamente il territorio Comunale il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente. 7 Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax, o via e-Mail, tramite telefono nel caso di eventi di cui al precedente comma c. Le riunioni saranno tenute presso la Sala riunioni del Servizio Protezione Civile o in altro Ufficio della sede Comunale indicato nella comunicazione. Al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato ha facoltà di far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi; ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e di esperti in emergenza. Gli eventuali oneri connessi con le suddette consulenze saranno a carico del Servizio Protezione Civile, previa determinazione del dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Biella. CAPO QUINTO Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile Art. 10. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Costituzione Con apposita Deliberazione di C.C. è costituita l'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile del Comune di Biella che, strutturata in forma collegiale, si compone come segue: 1. Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, che lo presiede o, in sua vece, Assessore delegato alla Protezione Civile; 2. Direttore Generale o suo delegato; 3. Dirigente Settore Tecnico o suo delegato; 4. Dirigente Servizi Sociali o suo delegato 5. Dirigente Settore Istruzione o suo delegato 6. Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile o suo delegato; 7. Dirigente Settore Finanziario/Personale o suo delegato; 8. Dirigente Dipartimento Prevenzione A.S.L. 12 o suo delegato; 9. Coordinatore Gruppo Comunale o suo delegato; La segreteria è espletata dal Servizio Protezione Civile Art. 11. Funzioni di Supporto all’emergenza Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano Comunale di cui all’Art.16, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza. Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che opera sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di Protezione Civile di cui al precedente CAPO QUARTO, e delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali. Le funzioni di supporto hanno il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso il Servizio di Protezione Civile, durante l’ordinaria attività preparatoria. I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti tra i Dirigenti del Comune di Taranto. L'individuazione delle figure avverrà con deliberazione di C.C., su proposta del Servizio Protezione Civile e sentito il Comitato di Protezione Civile di cui al precedente CAPO QUARTO. 8 Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa la individuazione dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento. Art. 12. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile - Compiti L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile, è presieduta dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Protezione Civile. L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile opera nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dal Presidente della Giunta Regionale e Dipartimento Protezione Civile, quali organi di Protezione Civile. Svolge i seguenti compiti: a) Opera a supporto del Comitato Comunale di Protezione Civile; b) Esplica le Funzioni di supporto come indicato negli articoli precedenti;. Art. 13. Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile di Protezione Civile - Convocazione L'Unità di Crisi sarà convocata dal Sindaco o da un suo delegato: a) in via ordinaria, almeno una volta l’anno; b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione; c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale l'Unità di Crisi deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente. Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax, o via e-Mail, tramite telefono nel caso di eventi di cui al precedente comma c. Le riunioni saranno tenute presso la Sala riunioni del Servizio Protezione Civile o in altro Ufficio della sede Comunale. Ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco. CAPO SESTO Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile Art. 14. Strumenti pianificatori - definizioni Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione informatico delle proprie attività di previsione, prevenzione, volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze con eventuale coinvolgimento della popolazione del Comune di Taranto Il Piano di emergenza dovrà integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale. Il Piano di emergenza potrà interessare il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale. 9 Art. 15. Piano Comunale/Intercomunale Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di previsione, prevenzione ed intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile che si verificano sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale. Il Piano Comunale è redatto in versione digitale ed all'occorrenza in versione cartacea, per il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati da esso trattate, ed utilizza un apposito sistema informativo territoriale, distribuito secondo le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Comunale di Protezione Civile I contenuti del Piano dovranno soddisfare le linee guida regionali. Il Piano è elaborato dall'Ufficio Protezione Civile, con la collaborazione degli Uffici comunali interessati, anche attraverso la partecipazione di altri Enti o professionisti, e sarà sottoposto al parere del Comitato di Protezione Civile, che potrà apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie. Il Piano approvato dal Comitato Comunale di Protezione Civile, sarà trasmesso al Consiglio Comunale del Comune di Taranto per l'approvazione definitiva e reso disponibile on-line tramite il sito del Servizio di Protezione Civile e trasmesso per conoscenza al Prefetto di Taranto, al Presidente della Provincia di Taranto ed al Presidente della Giunta Regionale del Puglia. In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge. Art. 16. Esercitazioni Al fine di consolidare e verificare la funzionalità della Sala Operativa del C.O.M./3 di Taranto, del sistema di collaborazione con i settori Comunali, gli Enti esterni ed il volontariato, sarà cura del Servizio Protezione Civile predisporre idonee esercitazioni. Le esercitazioni che coinvolgano la popolazione saranno svolte prevalentemente con la collaborazione delle Circoscrizioni. Per lo scopo saranno prese iniziative anche di concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'area omogenea che fa capo a Biella (COM 3). Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune di Biella, per tramite del proprio Ufficio comunale competente, prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile. L'eventuale copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro nel bilancio comunale. CAPO SETTIMO Strutture Operative di Protezione Civile Art. 17. Centro Operativo Comunale (C.O.C.) Il Sindaco, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 10 colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano il personale comunale predisposto ed i responsabili delle Funzioni di Supporto di cui all’ Art.10. Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) n°3 potrà essere eventualmente attivato, a seguito di disposizione da parte dell'Amministrazione Provinciale e della Prefettura. Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese con i comuni territorialmente interessati. La sede del Centro Operativo Comunale è individuata nel Piano Comunale di cui all’Art.16. In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del dirigente del Settore Protezione Civile o del Funzionario responsabile del Servizio Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare. CAPO OTTAVO Volontariato di Protezione Civile Art. 18. Volontariato di Protezione Civile Il Comune di Biella riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile. Il Comune di Biella assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni, nonché nel rispetto della normativa regionale. Il Comune di Biella riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Servizio Protezione Civile, le iniziative di volontariato e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni. Il Comune di Biella può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. I rapporti tra le Organizzazioni di volontariato ed il Comune di Biella verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266, nel D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n°01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile nazionale e regionali. Art. 19. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione. Presso la sede municipale è costituito, allo scopo di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Taranto, cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del Gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile di cui al 11 CAPO TERZO del presente regolamento, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza. Art. 20. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Biella possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al competente ufficio il quale provvederà a svolgere l'istruttoria della stessa ed a presentarla al Sindaco il quale ha la facoltà insindacabile di accettarla o rifiutarla. Il Comune di Biella individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontariato. La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Tarantopotrà avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune. Il Servizio Protezione Civile provvede a svolgere le necessarie pratiche per l'inserimento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Biella e di ogni singolo volontario appartenente, agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di Protezione Civile secondo le vigenti normative in materia. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al gruppo e la eventuale “specializzazione”. I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Taranto se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile; essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Servizio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura; L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Biella ne condizionano l’appartenenza allo stesso. Nel caso in cui il Servizio Protezione Civile ne rilevi la necessità, esso potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente regolamento; nel caso di grave inosservanza l'Ufficio Protezione Civile potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l’eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Taranto Art. 21. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Funzionamento Il Servizio Protezione Civile del Comune di Biella provvede, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Biella n funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del servizio. 12 L'organigramma funzionale del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Tarantoè elaborato dal competente ufficio ed approvato dal C.C. con apposita deliberazione. Il Comune di Biella provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell’attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Il Servizio Protezione Civile del Comune di Taranto provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del Gruppo Comunale ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni. Il Servizio Protezione Civile del Comune di Taranto definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali. Il Servizio Protezione Civile del Comune di Taranto promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in caso di emergenza e/o esercitazioni mezzi e attrezzature. Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale. saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile. Il Gruppo comunale di Protezione Civile si doterà di apposito regolamento. CAPO NONO Eventi Calamitosi Art. 22. Eventi calamitosi, adempimenti All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed al Presidente della Giunta Regionale, provvede a : 1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza: · -dell'Unità di Crisi Comunale che rimarrà convocata in permanenza · -del Comitato di Protezione civile di cui al precedente CAPO QUARTO; eventualmente ampliato ad altri Comuni o Enti. 2. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui all’Art.17; 3. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale, 4. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da intraprendere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità; 5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione; 13 6. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti 7. relazionare al Sindaco in merito all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera. Art. 23. Stato di crisi In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile, nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all’estero, il Sindaco dichiara lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria. Nel dichiarare lo stato di crisi il Sindaco attribuisce al Dirigente responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Dirigente del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori. Il Sindaco decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all’emanazione delle ordinanze per l’attuazione di interventi urgenti di superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta municipale, con propria deliberazione può autorizzare il dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell’ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco è autorizzato a provvedere con proprio decreto all’apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell’area colpita dall’evento calamitoso. CAPO DECIMO Disposizioni finali Art. 24. Pubblicità del Regolamento Copia del presente regolamento e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nel Centro Operativo Comunale di cui all’Art.17. Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Taranto, al Presidente della Provincia di Taranto ed al Presidente della Giunta Regionale. 14 Art. 25. Entrata in vigore del Regolamento Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini stabiliti dagli articoli dello Statuto Comunale. Art. 26. Termini di validità del Regolamento Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti. Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Taranto che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata. Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell’Amministrazione hanno l’obbligo di rispettarlo e di favorirne l’applicazione.
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