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REGOLAMENTO

DELLE ATTIVITA’ DI

PROTEZIONE CIVILE



INDICE 

TITOLO I - ATTIVITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Art. 1 - Competenze

Art. 2 - Servizio provinciale di Protezione Civile

Art. 3 - Sala operativa provinciale

Art. 4 - Gruppo provinciale volontario

Art. 5 - Volontariato di Protezione Civile in ambito provinciale

Art. 6 - Attivazione del Servizio provinciale di Protezione Civile

Art. 7 - Attivazione della Sala operativa provinciale

Art. 8 - Attivazione del Gruppo Provinciale

Art. 9 - Attivazione del volontariato di Protezione Civile

Art. 10 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza comunale

Art. 11 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza in ambito distrettuale

Art. 12 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza non fronteggiabili dal Distretto

Art. 13 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza al di fuori del territorio provinciale di Padova

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TITOLO II - DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARIO

Art. 14 - Requisiti di ammissione al Gruppo Provinciale

Art. 15 - Modalità di gestione della consistenza del Gruppo Provinciale

Art. 16 - Organi del Gruppo Provinciale

Art. 17 - Organizzazione operativa della sezione “ Nucleo operativo

Art. 18 - Organizzazione operativa della sezione “Sala operativa

Art. 19 - Esercitazioni addestrative

Art. 20 - Equipaggiamento dei volontari

Art. 21 - Sanzioni disciplinari ed esclusione dal Gruppo Provinciale

Art. 22 - Garanzie

 

 

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Art. 23 - Doveri dei volontari

Art. 24 - Benefici di legge per il volontariato di Protezione Civile

 

 

TITOLO IV - IL COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 25 - Istituzione del Comitato

Art. 26 - Finalità

Art. 27 - Presidenza, composizione e nomina del Comitato

Art. 28 - Durata in carica e funzionamento del Comitato

Art. 29 - Gruppi di lavoro

 

TITOLO V – LA CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 31 – Organi di consultazione del volontariato

Art. 32 – Il Rappresentante Provinciale del Volontariato

Art. 33 – Il Comitato dei Coordinatori Referenti di Distretto – Ruolo del Coordinatore referente

Art. 34 – Assemblea dei Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato

Art. 35 – Norme transitorie

 

 

ALLEGATO:

 

Disciplinare per l’utilizzo di mezzi ed attrezzature di Protezione civile da parte di terzi

 

 

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Mezzi ed attrezzature

Art. 3 - Soggetti utilizzatori

Art. 4 - Modalità di utilizzo

Art. 5 - Utilizzazione dei beni

Art. 6 - Assegnazione dei beni

Art. 7 - Disposizioni particolari per l’utilizzo e l’assegnazione dei beni

Art. 8 - Richiesta per esercitazione

Art. 9 - Richiesta per stato di emergenza

Art. 10 - Assegnazioni a titolo permanente

Art. 11 - Materiale di consumo

 


 

TITOLO I

ATTIVITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

 

 

Art. 1

Competenze

In caso di situazioni di emergenza tali da configurare l’intervento conseguente come una attività propria della Protezione Civile, l’Ente preposto al coordinamento delle forze impiegate risulta essere:

-         nell’ipotesi di “calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”[1], lo Stato attraverso il Dipartimento nazionale di Protezione Civile che può avvalersi di commissari delegati;

-         nell’ipotesi di “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"[2] a carattere regionale, la Regione;

-         nell’ipotesi di “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria” a carattere provinciale:

  *    la Prefettura, nel caso l’emergenza abbia una incidenza per gravità ed estensione tali da richiedere un prevalente concorso delle Amministrazioni dello Stato e delle relative strutture periferiche di livello superiore al Distaccamento dei Vigili del Fuoco territorialmente competente e/o alla Tenenza dei Carabinieri o equivalenti comandi delle altre Forze dell’Ordine, o l’evento calamitoso sia generato da uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99;

            *           la Provincia negli altri casi;

-  nell’ipotesi di “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti     o amministrazioni competenti in via ordinaria”[3] l’Ente interessato all’evento.

Qualora la Provincia venga a conoscenza di uno stato di emergenza ne dà comunicazione alla Prefettura ed alla Regione.

Ove, in base alle competenze di cui al comma 1, la Prefettura o altro Organo competente costituiscano l’Unità di crisi, la Provincia assicura la presenza nell’Unità di crisi del Presidente o di persona da lui delegata. Il Dirigente responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile o suo delegato garantisce, inoltre, il raccordo con una Sala operativa interforze eventualmente attivata dall’Organo di volta in volta competente.

Ove opportuno il Dirigente assicura, inoltre, la presenza di personale della Provincia presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) eventualmente costituito dal Sindaco del Comune colpito o presso il C.O.M. (Centro Operativo Misto) o analogo organismo costituito da Prefetto, Regione o Dipartimento nazionale di protezione civile. Nel caso in cui C.O.C. e C.O.M. non siano costituiti, il Dirigente garantisce, ove opportuno, la presenza di personale incaricato dalla Provincia sul luogo dell’evento allo scopo di mantenere la Sala operativa provinciale costantemente aggiornata sull’evolversi della situazione.

 

 

Art. 2

Servizio provinciale di Protezione Civile

Il Servizio Provinciale di Protezione Civile è la struttura dell’Ente deputata ad espletare le attività di protezione civile che competono alla Provincia in caso di emergenza, in base alla vigente normativa sia in via ordinaria che straordinaria.

Sono proprie del Servizio provinciale:

1.l’organizzazione della Protezione Civile sul territorio attraverso il consolidamento del modello consociativo dei Comuni riuniti in Distretti;

2.il coordinamento degli interventi di emergenza secondo quanto previsto all’art.1 anche attraverso l’azione della Sala Operativa provinciale e l’attivazione del volontariato;

3.l’attività di supporto ai Comuni in materia di Protezione civile con particolare riguardo alla stesura dei piani comunali di emergenza;

4.il sostegno alle Organizzazioni di volontariato attraverso il programma di formazione degli addetti, l’erogazione di contributi economici e la cessione di mezzi e materiali in comodato d’uso;

5.il prestito temporaneo di mezzi e attrezzature per esercitazioni e per stato di emergenza in atto;

6.l’attività di studio e rilevazione sul territorio in materia di Protezione civile;

7.la redazione del Piano di emergenza provinciale;

8.le iniziative per la promozione della cultura della Protezione civile presso la cittadinanza ed il mondo della scuola;

9.le attività di competenza provinciale relative al rischio di incidenti rilevanti e grandi rischi.

 

 

Art. 3

Sala operativa provinciale

La Sala operativa provinciale è la struttura attraverso cui la Provincia stabilisce e favorisce gli opportuni contatti con i soggetti coinvolti o interessati all’emergenza in corso, effettua il costante monitoraggio della sua evoluzione, attua il coordinamento del volontariato per quanto di sua competenza.

La Sala operativa provinciale è ubicata presso gli uffici del Servizio provinciale di Protezione Civile, dotata di adeguati supporti informatici e annessa alla sala radiocomunicazioni.

Vi operano il Dirigente responsabile o il Direttore Operativo Gestione Emergenze (di seguito chiamato D.O.G.E.) o altro dipendente delegato dal Dirigente provinciale con funzione di responsabile della Sala operativa.

Compete al responsabile della Sala operativa il coordinamento del personale che opera nella stessa e sovrintendere alle attività che in essa vengono svolte.

Possono inoltre essere presenti, secondo necessità, altri dipendenti del Servizio e volontari di protezione civile con particolare riguardo al Gruppo Provinciale “Sezione Sala operativa”.

Il D.O.G.E., dipendente dell’Ente o soggetto esterno, è la figura specificamente addestrata e riconosciuta dalla Regione del Veneto con apposita deliberazione di Giunta Regionale quale tecnico competente al supporto della Regione e degli Enti locali nella gestione delle emergenze.

 

 

Art. 4

Gruppo provinciale volontario

E’ costituito il “Gruppo provinciale volontario” (di seguito denominato “Gruppo provinciale”) con le caratteristiche indicate all’art. 2, punto 3, dell’allegato “A” della D.G.R. 2516 dell’8 agosto 2003 relativa alle nuove direttive e procedure per l’accesso e la gestione dell’Albo dei gruppi volontari di protezione civile (L.R. 58/84, art. 10).

Il Gruppo Provinciale  è articolato nelle sezioni:

a)      “Nucleo operativo provinciale”.

b)      “Sala operativa”.

 

a) La sezione “Nucleo operativo” ha lo scopo di supportare il personale della Provincia nella corretta gestione del magazzino mezzi e materiali e nella movimentazione e impiego dei mezzi e delle attrezzature dell’Ente e nell’esecuzione degli interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare direttamente al Nucleo.

Competono alla sezione “Nucleo operativo”:

-   la gestione, ordinaria manutenzione, movimentazione e messa in funzione operativa dei “mezzi speciali” di cui all’art 2 lett b) dell’allegato “Disciplinare per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di protezione civile da parte di terzi”;

-   la gestione ordinaria degli altri mezzi e attrezzature del magazzino e la collaborazione alle operazioni di prestito temporaneo alle Organizzazioni di protezione civile per emergenza o esercitazioni e mostre statiche.

-   gli interventi in emergenza a supporto dei Comuni del territorio ove siano necessari mezzi e attrezzature gestiti presso il magazzino provinciale o sia richiesto dal Comune o distretto interessato all’emergenza un supporto al volontariato locale eventualmente già impegnato o per interventi che la Provincia necessita o intenda gestire in modo diretto attraverso il Nucleo operativo;

-   la partecipazione a emergenze anche fuori provincia, in Italia ed all’estero, a supporto della Colonna mobile provinciale o regionale, o su richiesta degli Organi dello Stato, ove siano necessari i mezzi e le attrezzature del magazzino provinciale o siano opportune le professionalità disponibili all’interno del Nucleo operativo.

 

b) La sezione “Sala operativa” ha lo scopo di coadiuvare il personale dell’Ente nelle attività di Sala operativa per la gestione del volontariato nelle emergenze sia presso le sedi del Servizio provinciale di Protezione Civile, che presso i Centri Operativi Comunali eventualmente allestiti o presso ogni altra sede ove la Provincia sia chiamata a collaborare alla gestione delle forze in campo.

 

 

Art. 5

Volontariato di Protezione Civile in ambito provinciale

In base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, compete alla Provincia il coordinamento del volontariato di Protezione Civile in ambito provinciale.

A seguito di situazioni di emergenza sia nel territorio provinciale che fuori, la Provincia può chiedere l’intervento delle Organizzazioni di volontariato del territorio facendo riferimento alle Organizzazioni di volontariato iscritte nello specifico Albo regionale e, se opportuno, a quelle Organizzazioni che comunque partecipano alle attività promosse dalla Provincia ed operano in sinergia con essa.

 

Art. 6

Attivazione del Servizio provinciale di Protezione Civile

Le modalità di attivazione del Servizio provinciale di Protezione Civile sono le seguenti:

a) in stato di normalità il Servizio provinciale di Protezione Civile assicura il servizio di reperibilità, consistente nel mantenere attivo con personale dell’Ente un servizio telefonico, 24 ore su 24, a disposizione delle Istituzioni. Il dipendente reperibile, a seguito di una chiamata pervenuta, valuta la situazione ed avvisa il Dirigente responsabile o il suo sostituto, attua i primi provvedimenti del caso e, se opportuno, attiva la Sala operativa  provinciale dalla quale sarà seguito l’evento;

b) in caso di stato di allerta, che ricorre a seguito di comunicazioni a cura degli Organi competenti di condizioni meteorologiche avverse o di altre situazioni che facciano prevedere un possibile stato di emergenza, il Dirigente o suo delegato, se del caso, mette in preallerta i Coordinatori referenti di distretto e , inoltre, i Coordinatori delle due sezioni del Gruppo Provinciale Volontario sia relativamente al possibile intervento con le attrezzature e mezzi del magazzino provinciale, sia per collaborare alla gestione della Sala operativa.

c) in caso di insorgenza di uno stato di emergenza il Dirigente responsabile o il funzionario da lui delegato, ferme restando le competenze istituzionali del Presidente della Provincia, valuta la situazione e decide l’apertura della Sala operativa provinciale.


 

Art. 7

Attivazione della Sala operativa provinciale

Le operazioni di coordinamento dell’emergenza sono svolte secondo le procedure di Sala operativa di cui la Provincia si è dotata che vengono approvate con deliberazione di Giunta Provinciale.

La chiusura di Sala operativa è disposta dal responsabile della stessa al termine della fase di emergenza.

 

 

Art. 8

Attivazione del Gruppo Provinciale

In tutte le situazioni di emergenza di cui agli articoli 10 e seguenti del presente Regolamento la Provincia può attivare le rispettive sezioni del proprio Gruppo Provinciale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

-         si renda necessario l’impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nel magazzino provinciale con cui il Nucleo operativo opera;

-         nella esecuzione di interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare direttamente al Nucleo operativo;

-         nell’ipotesi in cui sia attivata la Sala operativa provinciale.

 

 

Art. 9

Attivazione del volontariato di Protezione Civile

Valutata l’opportunità di attivare il volontariato, il Dirigente o il suo delegato o il dipendente reperibile di turno prende contatti con il Coordinatore referente di distretto o, ove opportuno, direttamente con il responsabile del gruppo che intende attivare.

Qualora le condizioni non consentano l’invio di un’immediata nota scritta per mobilitare i volontari, l’attivazione può avere luogo mediante comunicazione telefonica con il Coordinatore del gruppo di Protezione Civile o con il funzionario comunale responsabile o con il Sindaco o Assessore delegato. Sarà comunque cura del Servizio provinciale di Protezione Civile trasmettere successivamente la nota formale di richiesta di intervento ed il modulo di “intervento”, da restituirsi entro 48 ore, dove sarà riportata una sintetica relazione sull’intervento effettuato a cura del responsabile del gruppo.

Nel caso di attivazione di un gruppo comunale, è compito del Coordinatore del gruppo comunale o del funzionario comunale informare ed ottenere l’autorizzazione all’intervento da parte della propria amministrazione.

Le modalità di impiego del volontariato di Protezione Civile sono disciplinate dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

 

Art. 10

Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza comunale

Venuto a conoscenza di una emergenza nel territorio di un comune, il Dirigente provinciale, avvalendosi del dipendente reperibile di turno o del responsabile della Sala operativa se attivata, informa l’amministrazione comunale che valuta la situazione e verifica l’opportunità di attivare il volontariato per fronteggiare l’evento.

In particolare, nel caso si tratti di una richiesta di intervento pervenuta dai Vigili del Fuoco, relativa ad un Comune dotato di volontariato proprio, il Servizio provinciale di Protezione Civile segnala la problematica al Coordinatore referente di distretto o direttamente al responsabile del gruppo locale se esistente, chiedendone la disponibilità ad intervenire.

In caso di risposta affermativa trasmette al Sindaco la segnalazione dell’ intervento da effettuare.

Le situazioni di emergenza di cui al presente articolo sono quelle rientranti nella categoria degli eventi di tipo a) di cui all’art. 2 della L. 225/92 la cui responsabilità di gestione resta in capo all’amministrazione comunale competente. Conseguentemente, la richiesta di intervento del volontariato effettuata dalla Provincia è da intendersi a tutti gli effetti come una semplice segnalazione di evento e non come una formale attivazione.

Il Dirigente provinciale, avvalendosi del dipendente reperibile di turno o del responsabile della Sala operativa se attivata, segue l’evolversi dell’intervento fino alla sua conclusione.

 

 

Art. 11

Impiego del volontariato di Protezione Civile

in situazioni di emergenza in ambito distrettuale

Qualora l’emergenza sia tale da non poter essere fronteggiata in modo autonomo dal Comune colpito e dall’eventuale volontariato locale, il Comune può richiedere l’intervento ai Comuni convenzionati nel distretto di appartenenza richiamandosi all’impegno di mutuo soccorso eventualmente previsto dalla apposita convenzione sottoscritta dai Comuni del distretto e dandone immediata comunicazione alla Provincia. Anche in questo caso le situazioni di emergenza di cui al presente articolo sono quelle rientranti nella categoria degli eventi di tipo a) di cui all’art. 2 della L.225/92.

Ove non sia applicabile il mutuo soccorso si attua quanto previsto al successivo art. 12.

 

 

Art. 12

Impiego del volontariato di Protezione Civile

in situazioni di emergenza non fronteggiabili dal Distretto

Qualora l’emergenza non sia fronteggiabile dalle sole forze presenti nel Distretto mediante mutuo soccorso, su richiesta dell’amministrazione colpita  o da altro Organo preposto al coordinamento, il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile o suo delegato, se ritenuto utile e opportuno, attiva il volontariato di altri Distretti, con priorità ai Distretti più vicini non impegnati in emergenze sul proprio territorio o più attrezzati per il tipo di emergenza in atto e, se ritenuto opportuno, il Gruppo provinciale.

 

Art. 13

Impiego del volontariato di Protezione Civile

in situazioni di emergenza al di fuori del territorio provinciale di Padova

In caso di richieste da parte della Regione o di altro Organo preposto per l’invio di volontari in missioni esterne al territorio provinciale, il Servizio di Protezione Civile richiede ai Coordinatori di distretto di segnalare i nominativi dei volontari appartenenti a gruppi iscritti all’Albo regionale disponibili a partire.

La richiesta ai Distretti segue di norma un ordine precostituito, secondo un criterio di rotazione, in base ad una lista di priorità prefissata dal Servizio provinciale di Protezione Civile, fino al completamento dei posti disponibili. Eventuali deroghe a tale criterio potranno essere decise in piena autonomia dal Dirigente responsabile del servizio a fronte di particolari esigenze.

I gruppi di appartenenza ricevono dalla Provincia formale attivazione a mezzo fax.

I volontari attivati vanno a costituire la “Colonna mobile padovana”, che si reca in modo autonomo, o associata alla Colonna mobile regionale, sino al luogo dell’intervento, attrezzata per l’autonomia logistica ed operativa necessaria.

Possono essere attivate allo scopo una o entrambe le sezioni del Gruppo provinciale in ragione dei mezzi, attrezzature e tipologia di attività richiesti in loco.

La Provincia provvede ad individuare tra i volontari un “Capo colonna” che mantiene i contatti con la Provincia e con le Autorità competenti all’emergenza in loco, nonché coordina l’attività dei volontari padovani secondo le direttive ricevute dal Responsabile locale dell’emergenza.

Talvolta al Capo colonna può essere affiancato un dipendente dell’Ente, individuato come “Capo missione” che cura personalmente i contatti con le Autorità locali.

Al Capo missione, se individuato, ovvero al capo colonna, viene affidato per il tempo della missione e sotto la sua responsabilità un telefono cellulare dell’Ente ed un idoneo fondo cassa in contanti per le necessarie anticipazioni di spesa.

 

 

TITOLO II

 

DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARIO.

 

 

Art. 14

Requisiti di ammissione al Gruppo Provinciale

Al Gruppo Provinciale  possono aderire cittadini di ambo i sessi che dovranno prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali.

L’ammissione al Gruppo Provinciale è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all’accettazione della stessa da parte del Dirigente responsabile del servizio, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici da documentarsi con certificazione medica.

L’ammissione al Gruppo Provinciale è subordinata al comprovato possesso di tutti i seguenti requisiti:

-         avere conseguito la maggiore età;

-         essere idoneo all’attività ed esente da difetti che possano influire negativamente sul servizio.

Deve inoltre essere posseduto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) per la sezione “Nucleo operativo”

-      soggetti che siano attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile con un’esperienza di almeno due anni;

-         soggetti in possesso della patente di guida di tipo B +BE, oppure C+ CE, oppure D+ DE;

-         soggetti abili nell’uso di autogrù, pompe, generatori o altre attrezzature in uso alla Protezione Civile;

-         soggetti esperti di attività di magazzino con impiego di muletto e carrello elevatore;

-         soggetti che hanno maturato esperienza di manutenzione meccanica o elettrica o di impiego dei mezzi ed attrezzature sopra citati.

b) per la sezione “Sala operativa”

- soggetti che siano attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile, con un’esperienza di almeno due anni, e che abbiano familiarità con l’uso della strumentazione di ufficio (computer, telefono, fax, ecc…).

I membri del Gruppo Provinciale  possono essere:

- soggetti che partecipano al Gruppo Provinciale a titolo esclusivo senza essere contemporaneamente volontari di altre Organizzazioni di protezione civile;

- soggetti già iscritti ad altre Organizzazioni di Protezione Civile e che continueranno a restare tali ma che parteciperanno al Gruppo Provinciale  garantendo il rispetto dei turni concordati e delle chiamate in emergenza, con priorità rispetto all’Organizzazione di appartenenza.

I volontari sono ammessi a tutti gli effetti a far parte del Gruppo Provinciale dopo un periodo di prova pari a sei mesi durante il quale sono tenuti a partecipare agli opportuni  corsi di formazione e dare prova della propria idoneità alle attività del Gruppo Provinciale .

L’ammissione è subordinata alla sottoscrizione da parte del volontario di apposito atto di impegno ed accettazione dei doveri, obblighi e responsabilità  previsti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento comprendendo in ogni caso l’impegno a partecipare alle attività di addestramento allo scopo organizzate, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile.

Ciascun volontario può appartenere a non più di una sezione del Gruppo Provinciale.

 

 

Art. 15

Modalità di gestione della consistenza del Gruppo Provinciale

Fermo restando che almeno i 2/3 dei componenti del Gruppo Provinciale devono essere volontari o dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile e con più di 2 anni di esperienza in attività di Protezione Civile, con cadenza semestrale il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile:

- definisce la consistenza numerica del Gruppo Provinciale ritenuta più opportuna alle esigenze del momento, con facoltà di definire il numero minimo di ore di disponibilità che il volontario di ciascuna sezione del Gruppo Provinciale è tenuto a garantire pena l’esclusione dallo stesso;
- verifica l’effettiva consistenza del Gruppo Provinciale  prendendo atto di eventuali rinunce sopravvenute e dichiarando decaduti i volontari che nel semestre abbiano ingiustificatamente fatto mancare la dovuta partecipazione alle attività del Gruppo Provinciale  sia riguardo alla gestione ordinaria che all’emergenza;

- se lo ritiene opportuno promuove l’adesione al Gruppo Provinciale di nuovi volontari, anche attraverso la pubblicazione di apposito bando di reclutamento;

- valuta le domande pervenute e individua tra gli aspiranti i nuovi membri del Gruppo Provinciale , anche attraverso eventuali momenti formativi con verifica dell’idoneità.

 

 

Art. 16

Organi del Gruppo Provinciale

Il Gruppo provinciale è articolato nei seguenti Organi:

-         un Coordinatore referente per ciascuna sezione;

-         un’Assemblea per ciascuna sezione.

I Coordinatori referenti, individuati, tra i volontari con maggior esperienza, sono proposti dal Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile all’Assemblea dei volontari di ciascuna sezione e, se approvati, vengono nominati con decreto del Presidente della Provincia.

Ciascun Coordinatore nomina tra i membri della sezione un Vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il nominativo del Vice Coordinatore deve essere comunicato dal Coordinatore al Servizio provinciale di Protezione Civile.

I Coordinatori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I Coordinatori curano i rapporti tra le rispettive sezioni del Gruppo provinciale e il Servizio provinciale di Protezione Civile, rispondono dell’organizzazione delle attività richieste al Gruppo Provinciale e danno puntuale esecuzione alle direttive del Presidente della Provincia, da cui dipendono funzionalmente, ovvero dell’Assessore delegato e del Dirigente responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile.

Ove li ritengano opportuni, i Coordinatori possono promuovere incontri tecnico-organizzativi con i membri delle rispettive sezioni del Gruppo Provinciale .

Le Assemblee di sezione del Gruppo Provinciale sono costituite da tutti i volontari iscritti a ciascuna sezione.

Esse si riuniscono almeno una volta l’anno:

-   per iniziativa del Presidente, dell’Assessore alla Protezione Civile o del Dirigente competente;

-   per iniziativa del Coordinatore referente in carica;

-   quando lo richieda almeno un terzo dei loro componenti.

 

 

Art. 17

Organizzazione operativa della sezione “ Nucleo operativo”

La sezione “Nucleo operativo” del Gruppo Provinciale è organizzata in squadre.

Le squadre sono chiamate ad organizzarsi in turni settimanali di disponibilità e reperibilità.

Nella settimana di turno le squadre:

-     garantiscono la reperibilità in caso di situazioni di emergenza che rendano necessario il rapido intervento del Nucleo operativo;

-     effettuano la movimentazione dei mezzi speciali in occasione di manifestazioni  o esercitazioni previste nel fine settimana, in base a quanto programmato dall’ufficio di Protezione Civile;

-     collaborano con il personale dipendente per la corretta tenuta delle attrezzature e l’ordinaria manutenzione dei mezzi e per la preparazione del materiale da movimentare.

A seconda delle necessità, la squadra di turno può venire rinforzata con volontari di altre squadre per far fronte a particolari esigenze o emergenze.

In occasione delle attività svolte i volontari registrano la loro presenza sull’apposito “registro presenze”.

In occasione di interventi operativi all’esterno della sede la squadra provvede a compilare il “rapporto di intervento”.

Ogni squadra è coordinata da un caposquadra individuato tra i volontari con maggior esperienza e provata capacità dal Coordinatore referente, a cui risponde funzionalmente.

Rientra nei compiti e responsabilità del caposquadra eseguire assieme ai volontari della squadra le attività assegnate, avendo cura che le stesse vengano portate a termine nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con l’impiego costante degli opportuni dispositivi di protezione individuale, a tutela dei terzi e dei volontari stessi. Ove necessiti che la squadra venga frazionata in sottosquadre, il caposquadra individua per ciascuna di esse il volontario che svolgerà le funzioni di caposquadra e ne assumerà gli oneri relativi.

 

 

Art. 18

Organizzazione operativa della sezione “Sala operativa”

I volontari della sezione “Sala operativa” operano secondo le direttive del Responsabile della Sala operativa.

Il Coordinatore della sezione “Sala operativa” concorda con il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile i turni di reperibilità e le modalità di chiamata e partecipazione alle attività in situazione di emergenza.

Ove opportuno, il Responsabile della Sala operativa può disporre la presenza di uno o più volontari presso i C.O.C. o C.O.M. eventualmente costituiti, con funzioni di raccordo con la Sala operativa provinciale.

In occasione delle attività svolte presso la Sala operativa i volontari registrano la loro presenza sull’apposito “registro presenze”.

 

 

Art. 19

Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso una specifica attività di formazione promossa dalla Provincia mediante corsi organizzati dalla stessa o da altri Organi competenti.

Addestramenti interni sull’uso delle attrezzature a disposizione possono essere organizzati direttamente da ciascuna sezione secondo un programma concordato con il Servizio provinciale di Protezione Civile.

Quando ritenuto opportuno dal Dirigente Responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile, i volontari del Gruppo Provinciale, o parte di essi, possono essere inviati a partecipare ad esercitazioni organizzate da soggetti terzi.

 

 

Art. 20

Equipaggiamento dei volontari

La Provincia provvede a fornire a ciascun volontario il tesserino di riconoscimento e, secondo necessità, l’uniforme ed i dispositivi di protezione individuale necessari alla tipologia di interventi da effettuare.

I volontari in servizio sono tenuti ad utilizzare l’uniforme e i dispositivi di protezione individuale loro assegnati indossandoli con dignità e decoro e ne sono responsabili personalmente.

Il volontario che cessa di far parte del Nucleo operativo, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente l’uniforme di servizio e l’equipaggiamento ricevuti in consegna.

 

 

Art. 21

Sanzioni disciplinari ed esclusione dal Gruppo Provinciale

Secondo quanto previsto all’art. 15 il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile provvede semestralmente a ratificare le rinunce sopravvenute ed a dichiarare esclusi dal Gruppo Provinciale i volontari che nel semestre abbiano ingiustificatamente fatto mancare la dovuta partecipazione alle attività del Gruppo Provinciale .

In caso di comportamento non conforme a quanto previsto dal presente regolamento o comunque per fatti gravi che ne rendano opportuno il provvedimento, il Dirigente ha facoltà di sospendere temporaneamente il volontario, previa comunicazione scritta allo stesso, e, una volta sentito l’interessato, può procedere all’esclusione dal gruppo con  provvedimento motivato.

 

 

Art. 22

Garanzie

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, a fronte della loro partecipazione agli interventi addestrativi e di emergenza, di soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di Protezione Civile debitamente autorizzata dai competenti Organi. I relativi oneri sono a carico della Provincia.

In occasione di attivazioni in emergenza la Provincia riconosce ai volontari i benefici di cui all’art. 24 del presente Regolamento.

E’ cura della Provincia, se richiesto dal volontario, comunicare al relativo datore di lavoro lo status di volontario del Gruppo Provinciale e la possibilità che lo stesso venga attivato anche in orario di servizio per eventuali situazioni di emergenza.

 

 

 

TITOLO III

 

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

 

 

Art. 23

Doveri dei volontari

Tutti i volontari devono partecipare alle attività di Protezione Civile promosse o richieste dalla Provincia con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, dell’impegno sottoscritto e delle direttive loro impartite. Nell’espletamento della propria attività di Protezione Civile i volontari hanno il dovere di osservare in ogni caso norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà e non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

 

 

Art. 24

Benefici di legge per il volontariato di Protezione Civile

I volontari impegnati in missioni al di fuori del territorio provinciale usufruiscono dei benefici previsti dal D.P.R.194/01 garantiti dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile attraverso la Regione in occasione di emergenze di tipo c) di cui all’art 2 della L. 225/92.

I citati benefici possono essere garantiti direttamente dalla Regione anche in occasione di emergenze particolarmente significative sul territorio provinciale o regionale di tipo b) di cui all’art 2 della L. 225/92.

Negli altri casi la Provincia può provvedere con propri fondi a garantire i citati benefici ai volontari da essa attivati qualora l’intervento sia conseguente a formale attivazione degli stessi da parte della Provincia. Tali benefici non vengono riconosciuti dalla Provincia con propri fondi nei seguenti casi:

- Volontari operanti sul proprio territorio comunale, anche se conseguentemente ad una segnalazione della Provincia, nelle ipotesi di emergenza di tipo a) di cui all’art. 2 della L. 225/92;

- In ogni altro caso in cui la Provincia non comunichi all’atto dell’attivazione l’applicazione dei sopraindicati benefici.

Ai volontari attivati che possono fruire di benefici di legge la Provincia rilascia idonea attestazione del servizio prestato, da consegnarsi al datore di lavoro, e provvede a trasmettere a quest’ultimo anche la modulistica per la richiesta di rimborso delle giornate lavorative pagate, come previsto dal D.P.R 194/01.

 

 

TITOLO IV

 

IL COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

 

 

Art. 25

Istituzione del Comitato

E’ istituito, presso la Provincia di Padova, il Comitato Provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa all’organizzazione e all’attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992 n. 225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 14 e 15 della Legge 08.06.1990 n. 142 (ora confluita nel D.Ls.vo 267/00).

 

 

Art. 26

Finalità

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.

A tal fine il Comitato Provinciale formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi per le finalità di cui all’art. 13, comma 1^, della Legge n. 225/92.

 

 

Art. 27

Presidenza, composizione e nomina del Comitato

Il Comitato è composto da:

Membri di diritto:

-         Presidente della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede;

-         Prefetto o suo delegato;

Membri effettivi:

-     1 Rappresentante Regione Veneto – Struttura di Protezione civile

-     4 Sindaci - la Conferenza di ciascuna U.S.L, con voto limitato ai Sindaci del territorio della provincia di Padova, indica un nome;

-     Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile;

-     1 Rappresentante Vigili del Fuoco;

-     1 Rappresentante Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;

-     1 Rappresentante della Croce Rossa Italiana.

I Componenti citati sono nominati dal Presidente della Provincia su segnalazione degli Enti, Organismi istituzionali, Gruppi ed Associazioni dei Volontari che svolgono attività di Protezione Civile.

I Componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile.

E’ facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di membri aggiuntivi i Rappresentanti di Enti ed Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ed ogni altra figura venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

 

 

Art. 28

Durata in carica e funzionamento del Comitato

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria, almeno due volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, anche su richiesta di uno dei suoi componenti.

 

 

Art. 29

Gruppi di lavoro

Per il conseguimento delle finalità indicate all’art. 26 il Comitato può istituire appositi Gruppi di lavoro ai quali possono venire chiamati a partecipare esperti e rappresentanti degli Enti, Organismi, Gruppi ed Associazioni maggiormente idonei per argomento e competenza territoriale, nonché dipendenti della Provincia di Padova.

 

 

Art. 30

Funzioni di segreteria

Il Dirigente del Servizio di protezione civile della Provincia di Padova assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro.

Le funzioni di verbalizzante alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro vengono svolte da un dipendente provinciale su indicazione del Dirigente del Servizio.

 

 

TITOLO V

LA CONSULTA PROVINCIALE

DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

 

Art. 31

Organi di consultazione del volontariato

Sono organi di consultazione del volontariato:

-         il Rappresentante Provinciale del volontariato;

-         il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto;

-         l’Assemblea dei Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato.

 

 

Art. 32

Il Rappresentante Provinciale del volontariato

Il Rappresentante Provinciale del volontariato fa parte di diritto del Comitato dei Coordinatori di Distretto e rappresenta il volontariato a livello provinciale, regionale, nazionale e in ogni altro ambito in cui tale figura sia richiesta.

Il Rappresentante Provinciale del volontariato funge anche da membro in seno al Comitato Provinciale di Protezione Civile. Egli dura in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo  della Provincia.

Il Rappresentante Provinciale del volontariato collabora con il Servizio di Protezione Civile per l’attuazione delle attività promosse dal Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto e dall’Assemblea dei Coordinatori/Presidenti, funge da raccordo tra la Provincia ed il volontariato e a tale scopo può sentire, attraverso specifici incontri, i Coordinatori referenti di Distretto.

Può essere incaricato dalla Provincia ad attuare il coordinamento dei volontari nell'ambito di specifiche iniziative.

In caso di assenza o impedimento del Rappresentante Provinciale del volontariato nell’espletamento dei suoi compiti viene sostituito dal Vice-Rappresentante.

Il Rappresentante Provinciale del volontariato ed il Vice-Rappresentante, in sua sostituzione, sono scelti tra i volontari delle Organizzazioni di protezione civile del territorio provinciale iscritte all’Albo regionale. L’elezione si svolge con le modalità descritte all’art. 34.

 

 

Art. 33

Il Comitato dei Coordinatori Referenti di Distretto

– Ruolo del Coordinatore referente -

Il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto è composto dal Rappresentante Provinciale del volontariato e dai Coordinatori referenti di Distretto. In caso di impedimento, il Rappresentante del Volontariato e i Coordinatori referenti possono delegare alla partecipazione al Comitato, in loro sostituzione, i rispettivi Vice.

Fanno parte del Comitato il Presidente della Provincia o l’Assessore delegato alla Protezione Civile, che lo presiede, il Dirigente del Servizio di Protezione Civile.

Partecipa inoltre un dipendente del Servizio con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Comitato può richiedere la partecipazione al Comitato di uno, od entrambi i Coordinatori del Gruppo Provinciale, o di altro Coordinatore/Presidente di organizzazione la cui presenza sia ritenuta utile in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, su convocazione dell’Assessore delegato, o su richiesta di almeno cinque membri.

Il Presidente del Comitato riunisce il Comitato:

-    per informare i componenti su aspetti normativi, organizzativi e su quant’altro concerne le tematiche di protezione civile,

-    per consultare i componenti su programmi e iniziative connesse alle attività di protezione civile;

-    per raccogliere proposte.

Il Coordinatore referente di Distretto e il Vice-Coordinatore referente di Distretto sono eletti dai Coordinatori/Presidenti delle Organizzazioni di protezione civile, iscritte all’Albo regionale, che hanno aderito al Distretto:  Gruppi comunali, Unioni di Comuni al cui interno il volontariato operi in modo unitario come gruppo di Unione e non suddiviso nei singoli gruppi comunali, nonché le Associazioni. Qualora più di una carica sia ricoperta da uno stesso soggetto, questi dispone, comunque, di un solo voto.

Il Coordinatore referente di Distretto e il Vice-Coordinatore durano in carica per il tempo stabilito da ciascun regolamento interno ad ogni Distretto e, comunque, per un periodo non inferiore a due anni.

Il Coordinatore referente e il Vice-Coordinatore sono scelti tra i volontari membri delle Organizzazioni sopra indicate.

Al fine di garantire una maggiore disponibilità alle attività svolte nell’ambito del Distretto, con particolare riguardo alle situazioni di emergenza, il ruolo di Coordinatore referente di Distretto non è compatibile con quello di Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, di Presidente di Associazione e di Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni. 

Qualora risulti eletto Coordinatore referente di Distretto un Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, o un Presidente di Associazione, o un Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni entro 30 giorni dall’elezione egli deve optare per uno dei due incarichi.

Il Presidente della Provincia o suo delegato provvede alla nomina di un commissario temporaneo:

  1. qualora si registri la mancanza di candidati a Coordinatore Referente;
  2. in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato, qualora il Distretto non provveda ad una convocazione delle elezioni entro un mese dalla cessazione del  mandato di  Coordinatore Referente di Distretto;
  3. qualora il Coordinatore Referente eletto sia anche Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, Presidente di Associazione o Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni e non opti nei tempi previsti per uno dei due incarichi.

Il Presidente della Provincia provvede successivamente a convocare  entro 30 giorni  l’assemblea degli aventi diritto per l’elezione di un nuovo Coordinatore Referente.

I compiti del Coordinatore referente di Distretto sono:

-        di raccordo tra i Coordinatori delle organizzazioni aderenti al Distretto e il Comitato dei Sindaci;

-        di collegamento con il Presidente di Distretto e con l’ufficio preposto dall’Amministrazione del Comune referente;

-        di coordinamento dei volontari, per conto della Provincia, di tutte le attività di volta in volta affidategli inerenti al Distretto;

-        di promozione e coordinamento, di concerto con i Coordinatori delle organizzazioni del Distretto, delle attività riguardanti il volontariato distrettuale.

Il Coordinatore Referente, inoltre, si fa portavoce presso il volontariato del Distretto delle iniziative promosse, o proposte dalla Provincia e rende partecipe quest’ultima delle istanze provenienti dalle organizzazioni del proprio Distretto.

In situazioni di emergenza funge da riferimento in quanto chiamato a fornire informazioni alla Provincia sull’operatività dei Gruppi e sulla disponibilità degli stessi ad essere eventualmente attivati.

 

 

Art. 34

Assemblea dei Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato

Compongono l’Assemblea dei Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato:

-         il Presidente della Provincia, o Assessore delegato, in qualità di Presidente dell’Assemblea;

-         il Dirigente del Servizio di Protezione Civile;

-         il Rappresentante Provinciale del volontariato;

-         i Coordinatori referenti di Distretto;

-         i Coordinatori delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte all’Albo regionale e aderenti ai rispettivi Distretti;

-         i Coordinatori delle sezioni del Gruppo Provinciale;

-         i Coordinatori/Presidenti di coordinamenti di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritti all’Albo regionale e aderenti ai rispettivi distretti.

Prende parte all’Assemblea il rappresentante della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Padova, eletto in seno al Comitato Provinciale di protezione civile.

E’ presente, inoltre, un dipendente del Servizio di Protezione Civile della Provincia con funzioni di Segretario verbalizzante.

L’Assemblea dei Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato viene riunita almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente della Provincia, o dell’Assessore delegato, o su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato dei Coordinatori.

Essa è lo strumento istituzionale per il dialogo tra la Provincia ed il volontariato, ha compiti di natura propositiva e consultiva sull’attività di protezione civile del territorio provinciale.

In particolare:

  1. elegge due rappresentanti per la Commissione provinciale esaminatrice delle domande per l’accesso all’Albo regionale del volontariato di protezione civile;
  2. elegge il Rappresentante e il Vice-Rappresentante provinciale del Volontariato;
  3. propone iniziative relative alle attività di formazione, aggiornamento, addestramento ed esercitazione dei volontari, nonché di organizzazione del volontariato sul territorio e divulgazione della cultura della protezione civile.

Non hanno diritto di voto alle elezioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma:

·        Il Presidente della Provincia o Assessore delegato;

·        il Dirigente del Servizio di Protezione Civile;

·        il Rappresentante provinciale del volontariato di protezione civile;

·        il rappresentante della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Padova, in quanto l’Ente è già rappresentato in seno al Comitato Provinciale di protezione civile;

·        i Coordinatori/Presidenti di coordinamenti di organizzazioni di volontariato di protezione civile anche se iscritti all’Albo regionale e aderenti ai rispettivi distretti.

 

 

 

Art. 35

Norme transitorie

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Titolo V - Consulta Provinciale del Volontariato di protezione civile - del Regolamento delle attività di protezione civile i Comuni aderenti ai Distretti adeguano le proprie convenzioni/regolamenti distrettuali a quanto previsto dal Regolamento delle attività di protezione civile.

 

 


ALLEGATO

 

 

 

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI TERZI

 

 

 

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà della Provincia di Padova, ovvero di proprietà della Regione Veneto ed in comodato alla Provincia di Padova, destinati alle attività di Protezione Civile del territorio provinciale.

 

 

Art. 2 – Mezzi ed attrezzature

I mezzi ed attrezzature destinati alle attività di Protezione Civile del territorio provinciale si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:

a) attrezzature e mezzi rientranti nei beni abitualmente in uso al volontariato di protezione civile padovano, quali autoveicoli e traini guidabili con patente B e autocarri, carrelli, motopompe, elettrogeneratori, tende da campo e relativi accessori, apparati per radiocomunicazioni ed accessori , nonché altre attrezzature utili alla protezione civile per le quali possa anche risultare opportuno il decentramento sul territorio.

b) attrezzature e mezzi “speciali”, che richiedono l’impiego di personale allo scopo addestrato o che non rientrano tra i beni abitualmente in uso al volontariato di protezione civile padovano. Appartengono a tale tipologia automezzi quali autocarri 4x4 e traini da guidarsi con patente superiore a B (tra cui autocarri con gru, carrelli con gruppo elettrogeno e torre faro, carrelli con motopompa, rimorchio adibito a cucina da campo) carrello elevatore, muletto, tende mensa e relativo corredo, barriere antiesondazione.

I mezzi ed attrezzature possono essere assegnati dalla Provincia a soggetti esterni per usi esclusivi di Protezione Civile.

Eventuali altri usi potranno essere autorizzati dal Dirigente, sentito il Presidente o l’Assessore delegato, sulla base di idonee garanzie e comunque limitatamente ai mezzi e attrezzature di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, per periodi brevi in modo da non compromettere gli interventi in caso di emergenza.

 

 

Art. 3 - Soggetti utilizzatori

Sono soggetti utilizzatori:

a)     La Provincia;

b)     Enti terzi ed Associazioni di volontariato che operino in collaborazione con la Provincia e dimostrino di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per far fronte agli interventi di Protezione Civile;

c)      il “Gruppo Provinciale volontario sezione Nucleo Operativo istituito dalla Provincia.

 

                                                                                           

Art. 4 – Modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature destinati alle attività di Protezione Civile sono le seguenti:

a) utilizzazione diretta;

b) comodato d’uso, relativo a periodi di utilizzo medio lungo;

c) prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo brevi.

d) assegnazione a titolo permanente

 

 

Art. 5 – Utilizzazione dei beni

I beni di cui all’art. 2 lett. a) possono essere utilizzati da tutti i soggetti di cui all’art. 3.

I beni di cui all’art. 2 lett. b) possono essere movimentati, oltre che dalla Provincia, anche dai soggetti di cui all’art. 3, lett. c) (Nucleo Operativo del Gruppo Provinciale volontario). Eccezionalmente, ove non fossero disponibili  personale dipendente o volontari del Nucleo operativo, possono essere movimentati da volontari di cui all’art 3 lett. b) in possesso dei requisiti necessari.

 

 

Art. 6 –Assegnazione dei beni

L’assegnazione dei beni in comodato d’uso modale viene regolamentata dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che individua il soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina l'utilizzo.

La Provincia può assegnare in prestito temporaneo, per usi esclusivi di Protezione Civile, i beni di cui all’art 2 lett. a) ai soggetti di cui all’art. 3 lett. b) iscritti all'albo Regionale o che collaborino con la Provincia per attività di Protezione Civile.

Il prestito temporaneo di cui al presente articolo potrà essere eseguito solo per le seguenti motivazioni:

-         per esercitazione.

-         per stato di emergenza in atto.

 

 

Art. 7 – Disposizioni particolari per l’utilizzo e l’assegnazione dei beni

Il beneficiario si obbliga a custodire il bene con cura e massima diligenza e, nel caso di assegnazione in comodato d’uso, si impegna a provvedere al ricovero dello stesso al coperto, ad effettuare a propria cura e spesa la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della perfetta efficienza e pronta disponibilità dei beni assegnati nonché a corrispondere le spese relative alla tassa di proprietà (se dovuta) e di assicurazione RC Auto.

E’ discrezione della Provincia valutare se intervenire con idoneo contributo per sostenere spese particolarmente significative.

Per prestiti temporanei a terzi la Provincia può anche richiedere a Comuni ed Associazioni la restituzione di mezzi ed attrezzature concessi loro in comodato dalla Provincia e presso gli stessi ubicati. Tale facoltà della Provincia viene disciplinata nei singoli atti di comodato.

Le attrezzature e mezzi che possono costituire oggetto di prestito temporaneo vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dalla Provincia. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura del richiedente.

Eventuali prestiti a soggetti esterni al territorio provinciale vengono valutati di volta in volta.

Il materiale oggetto della convenzione stipulata tra Regione Veneto e Provincia (approvata con D.G.P. n. 102 di Reg. del 12/2/1993) per la gestione di mezzi ed attrezzature di proprietà della Regione, può essere richiesto da quest'ultima a favore di Enti ed Organizzazioni anche non operanti sul territorio padovano.

 

 

Art. 8 - Richiesta per esercitazione

La richiesta di prestito temporaneo deve pervenire alla Provincia di norma con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista a mezzo fax o lettera:

- a firma del Sindaco o Assessore delegato o Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, se presentato da un Comune o da un gruppo comunale di volontariato;

-  a firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o Associazione.

Nella richiesta devono essere esplicitati:

- il motivo della richiesta;

- la tipologia dei beni richiesti;

- il periodo di prestito.

Qualora si tratti di prestito per esercitazione, alla richiesta dovrà essere allegato il documento di impianto e/o il programma dell’esercitazione.

Per l'ammissibilità della richiesta deve risultare evidente un impiego strettamente legato a scopi di Protezione Civile.

Valutata la richiesta, il Servizio Protezione Civile della Provincia inoltra risposta scritta entro 10 giorni dalla domanda e comunque ad almeno 7 giorni dalla esercitazione, comunicando le motivazioni dell'eventuale diniego o, in caso positivo, le modalità di consegna e relative clausole.

Il trasporto in loco delle attrezzature di cui all’art. 2 lett a) può essere affidato direttamente al soggetto utilizzatore o effettuato dalla Provincia anche tramite il Nucleo Operativo.

In occasione del ritiro dei mezzi o attrezzature nella data stabilita, l'incaricato effettua la consegna previa verifica dei requisiti necessari.

In caso di prestito di un automezzo o di una apparecchiatura montata su carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia le caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e l'autista sia abilitato con la patente necessaria.

L'incaricato verifica le condizioni di cui sopra e predispone il verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver verificato congiuntamente la correttezza della fornitura, gli eventuali accessori compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al momento della consegna.

Alla data prescritta i beni devono essere riconsegnati nelle medesime condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e con serbatoio pieno così come vengono prestati, tende pulite e perfettamente asciutte con tutte le parti, correttamente suddivise e riposte negli appositi contenitori.

Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al momento della restituzione.

In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione dell'incaricato, si provvede con lettera al Comune/Associazione/Ente contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di consegna.

L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene porta all'esclusione da successivi prestiti non richiesti per stato di emergenza.

 

 

Art. 9 - Richiesta per stato di emergenza

In caso di emergenza, la richiesta di prestito temporaneo può essere inoltrata anche telefonicamente.

Valutata la richiesta, il Servizio Protezione Civile della Provincia si attiva per la consegna anche con effetto immediato, se del caso avvalendosi del personale del “Nucleo operativo volontario”, ferme restando le altre condizioni previste al punto precedente.

Solo nel caso di attivazione del volontariato a cura della Provincia, restano a carico della Provincia stessa le spese di carburante ed eventuali danni a mezzi ed attrezzature, salvo che questi non siano dovuti a palese negligenza.

 

 

Art. 10 - Assegnazioni a titolo permanente

Eventuali beni quali i dispositivi di protezione individuale possono essere assegnati a titolo permanente all’organizzazione e la richiesta di restituzione da parte della Provincia potrà avvenire solo in caso di cessata attività dell’organizzazione o uso improprio dei beni assegnati.

 

 

Art. 11 - Materiale di consumo

Materiali di consumo quali sacchi per arginature d'emergenza, possono essere richiesti solo per situazioni di emergenza e non per scorta preventiva a cui deve provvedere autonomamente l'Ente interessato.

La richiesta può essere effettuata telefonicamente e viene seguita da fax o lettera di richiesta.

[1] (eventi di tipo “c” di cui all’art 2 della L. 225/92)

[2] (eventi di tipo “b” di cui all’art 2 della L. 225/92)

[3] (eventi di tipo “a” di cui all’art 2 della L. 225/92)    Note esplicative a cura del Servizio di protezione civile

Il volontariato di Protezione civile, divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, è fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. In occasione di questi eventi si verificò, per la prima volta nel dopo guerra, una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da ogni parte del paese nelle zone disastrate per mettersi a disposizione e "dare una mano". Si scoprì in quelle occasioni che ciò che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. In tal senso, si mossero le accuse del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale, proprio in occasione del terremoto dell'Irpinia, denunciò, rivolgendosi alla Nazione, l'irresponsabilità, l'inerzia, i ritardi di una Pubblica Amministrazione disorganizzata ed incapace di portare soccorsi con l'immediatezza che quella sciagura richiedeva.

Lo stesso Presidente rivolgeva un appello agli italiani, con queste parole:
"Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello, senza retorica, che sorge dal mio cuore..., qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana, tutti gli Italiani e le Italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da questa sciagura".

Da allora è iniziata l'ascesa del volontariato di Protezione civile, espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell'urgenza di soccorrere chi ha bisogno e di affermare, nella più ampia condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di essere soccorso con la professionalità di cui ciascun volontario è portatore e con l'amore che tutti i volontari dimostrano scegliendo, spontaneamente e gratuitamente di correre in aiuto di chiunque abbia bisogno di loro. Negli ultimi dieci anni, una illuminata legislazione ha riconosciuto il valore del volontariato associato (legge quadro 266/91), come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, incoraggiandone e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo.

Quando nel 1992 fu istituito, con la legge 225/92, il Servizio Nazionale della Protezione civile, anche alle organizzazioni di volontariato è stato espressamente riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, ecc. La crescita del volontariato di Protezione civile è in continua, salutare espansione su tutto il territorio nazionale.

La forte apertura innovativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'attenzione sistematica a ridurre al minimo le "barriere" burocratiche tra volontariato e Stato centrale, fatta anche di quotidiane e coraggiose scelte amministrative, ha contribuito al nascere di una identità nazionale del volontariato di Protezione civile, che si è rivelata di fondamentale importanza nelle gravi emergenze degli ultimi anni, e che si tende ora a ricondurre e ricreare, anche a seguito delle riforme sul decentramento amministrativo (D. Lgv. 112/98), in seno alle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni).
L'obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di Protezione civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi, se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile (sussidiarietà verticale), valorizzando al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia (sussidiarietà orizzontale), in piena integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio.

Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare nel sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in appositi albi o registri, regionali e nazionali.
Al momento, nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile sono iscritte circa duemila cinquecento organizzazioni (tra le quali i cosiddetti "gruppi comunali" sorti in alcune regioni italiane), per un totale di oltre un milione e trecentomila volontari disponibili. Di essi, circa sessantamila sono pronti ad intervenire nell'arco di pochi minuti sul proprio territorio, mentre circa trecentomila sono pronti ad intervenire nell'arco di qualche ora.
Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni, province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un'unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi. Più è alto il livello organizzativo delle associazioni, più solide sono la loro efficacia e la loro autonomia.

All'interno delle organizzazioni di volontariato esistono tutte le professionalità della società moderna, insieme a tutti i mestieri; questo mix costituisce una risorsa, sia in termini numerici che qualitativi, fondamentale soprattutto nelle grandi emergenze, quando il successo degli interventi dipende dal contributo di molte diverse specializzazioni (dai medici agli ingegneri, dagli infermieri agli elettricisti, dai cuochi a i falegnami). Alcune organizzazioni hanno scelto la strada di una specifica alta specializzazione, quali i gruppi di cinofili e subacquei, i gruppi di radioamatori, gli speleologi, il volontariato per l'antincendio boschivo.
Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente gratuita, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso di impiego nelle attività di Protezione civile essi non perdono la giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico e privato.
Il ruolo insostituibile assunto oggi dal volontariato di Protezione civile, nel suo ruolo di custode naturale di ciascun territorio e forza civile di tutela e protezione di ciascuna comunità, merita non solo un pieno riconoscimento, ma anche un crescente sostegno pubblico per le dotazioni di mezzi, di materiali, di attrezzature, di formazione, preparazione e aggiornamento, tanto necessarie per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte in aiuto della collettività.

Il servizio "Formazione"

Il sistema di protezione civile ha, nel corso degli anni, subito profonde modificazioni, acquisendo competenze sempre diverse ed andandosi ad allineare alle nuove esigenze di tutela dei beni e della vita. Questo ha comportato da una parte l'esigenza  di una specializzazione ancora più qualificata degli operatori e dall’altra la necessità di implementare e diffondere una matrice comune (o family feeling) tra tutti i soggetti attivi, pur conservando ognuno le proprie peculiarità.
Il ruolo del Dipartimento della Protezione Civile, in virtù delle proprie attribuzioni, non ha precisamente la finalità di creare professionalità (cosa questa delegata alle competenze degli enti regionali e territoriali), ma ha l’obiettivo di promuovere la migliore integrazione tra tutti i soggetti che concorrono, attraverso l’implementazione di conoscenze e comportamenti.
Data la natura complessa del territorio italiano e l’indirizzo di una cooperazione sempre più “transfrontaliera” appare evidente come l’obiettivo di promuovere e condividere un unico linguaggio di protezione civile sia una priorità fondamentale per un coerente svolgimento della funzione di protezione civile.
Per dare forma a questi indirizzi il Servizio Formazione ha, nel corso degli ultimi anni, avviato una capillare attività di interazione e integrazione tra le diverse componenti del Servizio Nazionale di protezione civile, attraverso la realizzazione di Seminari, Giornate di studio, Convegni, Corsi,