REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI
PROTEZIONE CIVILE
INDICE
TITOLO I - ATTIVITA’ IN SITUAZIONI
DI
EMERGENZA
Art. 1 -
Competenze
Art. 2 -
Servizio provinciale di
Protezione Civile
Art. 3 -
Sala operativa provinciale
Art. 4 -
Gruppo provinciale volontario
Art. 5 -
Volontariato di Protezione
Civile in ambito provinciale
Art. 6 -
Attivazione del Servizio
provinciale di Protezione Civile
Art. 7 -
Attivazione della Sala operativa
provinciale
Art. 8 -
Attivazione del Gruppo
Provinciale
Art. 9 -
Attivazione del volontariato di Protezione Civile
Art. 10 -
Impiego del volontariato di
Protezione Civile in situazioni di emergenza comunale
Art.
11 - Impiego
del volontariato di Protezione Civile in situazioni
di emergenza in ambito distrettuale
Art.
12 -
Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni
di emergenza non fronteggiabili dal Distretto
Art.
13 - Impiego
del volontariato di Protezione Civile in situazioni
di emergenza al di fuori del territorio provinciale di Padova
<>
TITOLO
II - DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO
PROVINCIALE VOLONTARIO
Art. 14 -
Requisiti di ammissione al Gruppo Provinciale
Art.
15 - Modalità di
gestione della consistenza del Gruppo Provinciale
Art. 16 -
Organi del Gruppo Provinciale
Art. 17 -
Organizzazione operativa della sezione “ Nucleo
operativo
Art. 18 -
Organizzazione operativa della sezione “Sala
operativa
Art. 19 -
Esercitazioni addestrative
Art. 20 -
Equipaggiamento dei volontari
Art. 21 -
Sanzioni disciplinari ed esclusione dal Gruppo
Provinciale
Art. 22 -
Garanzie
TITOLO
III - DIRITTI
E DOVERI DEI VOLONTARI
Art. 23 -
Doveri dei volontari
Art. 24 -
Benefici di legge per il volontariato di
Protezione Civile
TITOLO
IV - IL
COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25 -
Istituzione del Comitato
Art. 26 -
Finalità
Art. 27 -
Presidenza, composizione e nomina del Comitato
Art. 28 -
Durata in carica e funzionamento del Comitato
Art. 29 -
Gruppi di lavoro
TITOLO V – LA CONSULTA
PROVINCIALE
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 31 – Organi di
consultazione del volontariato
Art. 32 – Il Rappresentante
Provinciale del Volontariato
Art. 33 – Il Comitato dei
Coordinatori Referenti di
Distretto – Ruolo del Coordinatore referente
Art. 34 – Assemblea dei
Coordinatori/Presidenti delle
organizzazioni di volontariato
Art. 35 – Norme transitorie
ALLEGATO:
Disciplinare per
l’utilizzo di mezzi ed attrezzature di Protezione civile da parte di
terzi
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Mezzi
ed attrezzature
Art. 3 -
Soggetti utilizzatori
Art. 4 -
Modalità di utilizzo
Art. 5 -
Utilizzazione dei beni
Art. 6 -
Assegnazione dei beni
Art. 7 -
Disposizioni particolari per l’utilizzo e
l’assegnazione dei beni
Art. 8 -
Richiesta per esercitazione
Art. 9 -
Richiesta per stato di emergenza
Art. 10 -
Assegnazioni a titolo permanente
Art. 11 -
Materiale di consumo
TITOLO
I
ATTIVITA’
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Art.
1
Competenze
In caso
di situazioni di emergenza tali da configurare l’intervento conseguente
come
una attività propria della Protezione Civile, l’Ente preposto al
coordinamento
delle forze impiegate risulta essere:
-
nell’ipotesi
di
“calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che, per
intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”[1],
lo Stato attraverso il Dipartimento nazionale di Protezione Civile che
può
avvalersi di commissari delegati;
-
nell’ipotesi
di
“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per
loro natura ed
estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o
amministrazioni
competenti in via ordinaria"[2]
a carattere regionale, la
Regione;
-
nell’ipotesi
di
“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per
loro natura ed
estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o
amministrazioni
competenti in via ordinaria” a carattere provinciale:
* la
Prefettura, nel
caso l’emergenza abbia una incidenza per gravità ed
estensione tali da richiedere un prevalente concorso delle
Amministrazioni
dello Stato e delle relative strutture periferiche di livello superiore
al
Distaccamento dei Vigili del Fuoco territorialmente competente e/o alla
Tenenza
dei Carabinieri o equivalenti comandi delle altre Forze dell’Ordine, o
l’evento
calamitoso sia generato da uno stabilimento industriale a rischio di
incidente
rilevante di cui al D. Lgs. 334/99;
*
la
Provincia negli
altri casi;
- nell’ipotesi di “eventi
naturali o connessi
con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi
attuabili dai singoli enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria”[3]
l’Ente interessato all’evento.
Qualora la
Provincia venga a conoscenza di uno
stato di
emergenza ne dà comunicazione alla Prefettura ed alla Regione.
Ove, in base
alle competenze di cui al comma 1, la Prefettura o
altro
Organo competente costituiscano l’Unità di crisi, la Provincia
assicura la
presenza nell’Unità di crisi del Presidente o di persona da lui
delegata. Il
Dirigente responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile o
suo
delegato garantisce, inoltre, il raccordo con una Sala operativa
interforze
eventualmente attivata dall’Organo di volta in volta competente.
Ove
opportuno il Dirigente assicura, inoltre, la presenza di personale
della
Provincia
presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) eventualmente costituito
dal
Sindaco del Comune colpito o presso il C.O.M. (Centro Operativo Misto)
o analogo
organismo costituito da Prefetto, Regione o Dipartimento nazionale di
protezione civile. Nel caso in cui C.O.C. e C.O.M. non siano
costituiti, il
Dirigente garantisce, ove opportuno, la presenza di personale
incaricato dalla
Provincia sul luogo dell’evento allo scopo di mantenere la Sala
operativa
provinciale
costantemente aggiornata sull’evolversi della situazione.
Art. 2
Servizio provinciale di
Protezione Civile
Il
Servizio Provinciale di Protezione Civile è la struttura
dell’Ente deputata ad
espletare le attività di protezione civile che competono alla
Provincia in caso
di emergenza, in base alla vigente normativa sia in via ordinaria che
straordinaria.
Sono
proprie del Servizio provinciale:
1.l’organizzazione
della Protezione Civile sul territorio attraverso il consolidamento del
modello
consociativo dei Comuni riuniti in Distretti;
2.il
coordinamento degli interventi di emergenza secondo quanto previsto
all’art.1
anche attraverso l’azione della Sala Operativa provinciale e
l’attivazione del
volontariato;
3.l’attività
di supporto ai Comuni in materia di Protezione civile con particolare
riguardo
alla stesura dei piani comunali di emergenza;
4.il
sostegno alle Organizzazioni di volontariato attraverso il programma di
formazione degli addetti, l’erogazione di contributi economici e la
cessione di
mezzi e materiali in comodato d’uso;
5.il
prestito temporaneo di mezzi e attrezzature per esercitazioni e per
stato di
emergenza in atto;
6.l’attività
di studio e rilevazione sul territorio in materia di Protezione civile;
7.la
redazione del Piano di emergenza provinciale;
8.le
iniziative per la promozione della cultura della Protezione civile
presso la
cittadinanza ed il mondo della scuola;
9.le
attività di competenza provinciale relative al rischio di
incidenti rilevanti e
grandi rischi.
Art. 3
Sala
operativa provinciale
La Sala operativa
provinciale è la struttura
attraverso cui la
Provincia stabilisce e
favorisce gli opportuni contatti con i soggetti coinvolti o interessati
all’emergenza in corso, effettua il costante monitoraggio della sua
evoluzione,
attua il coordinamento del volontariato per quanto di sua competenza.
La Sala operativa
provinciale è ubicata presso
gli uffici del
Servizio provinciale di Protezione Civile, dotata di adeguati supporti
informatici e annessa alla sala radiocomunicazioni.
Vi operano il
Dirigente responsabile o il
Direttore
Operativo Gestione Emergenze (di seguito chiamato D.O.G.E.) o altro
dipendente
delegato dal Dirigente provinciale con funzione di responsabile della
Sala
operativa.
Compete
al responsabile della Sala operativa il coordinamento del personale che
opera
nella stessa e sovrintendere alle attività che in essa vengono
svolte.
Possono
inoltre essere presenti, secondo necessità, altri dipendenti del
Servizio e
volontari di protezione civile con particolare riguardo al Gruppo
Provinciale
“Sezione Sala operativa”.
Il D.O.G.E.,
dipendente dell’Ente o soggetto esterno, è la figura
specificamente addestrata
e riconosciuta dalla Regione del Veneto con apposita deliberazione di
Giunta Regionale
quale tecnico competente al supporto della Regione e degli Enti locali
nella
gestione delle emergenze.
Art. 4
Gruppo provinciale volontario
E’
costituito il “Gruppo provinciale volontario” (di seguito denominato
“Gruppo
provinciale”) con le caratteristiche indicate all’art. 2, punto 3,
dell’allegato “A” della D.G.R. 2516 dell’8 agosto 2003 relativa alle
nuove
direttive e procedure per l’accesso e la gestione dell’Albo dei gruppi
volontari di protezione civile (L.R. 58/84, art. 10).
Il Gruppo
Provinciale è articolato
nelle sezioni:
a)
“Nucleo
operativo provinciale”.
b)
“Sala
operativa”.
a)
La sezione “Nucleo operativo” ha
lo scopo
di supportare il personale della Provincia nella corretta gestione del
magazzino mezzi e materiali e nella movimentazione e impiego dei mezzi
e delle
attrezzature dell’Ente e nell’esecuzione degli interventi in emergenza
che la Provincia
ritenga di
affidare direttamente al Nucleo.
Competono
alla sezione “Nucleo operativo”:
-
la gestione, ordinaria manutenzione,
movimentazione e
messa in funzione operativa dei “mezzi speciali” di cui all’art 2 lett
b)
dell’allegato “Disciplinare per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di
protezione civile da parte di terzi”;
-
la
gestione ordinaria degli altri
mezzi e attrezzature del magazzino e la collaborazione alle operazioni
di
prestito temporaneo alle Organizzazioni di protezione civile per
emergenza o
esercitazioni e mostre statiche.
-
gli
interventi in emergenza a supporto dei Comuni del
territorio ove siano necessari mezzi e attrezzature gestiti presso il
magazzino
provinciale o sia richiesto dal Comune o distretto interessato
all’emergenza un
supporto al volontariato locale eventualmente già impegnato o
per interventi
che la Provincia
necessita o intenda gestire in modo diretto attraverso il Nucleo
operativo;
-
la
partecipazione a emergenze
anche fuori provincia, in Italia ed all’estero, a supporto della
Colonna mobile
provinciale o regionale, o su richiesta degli Organi dello Stato, ove
siano
necessari i mezzi e le attrezzature del magazzino provinciale o siano
opportune
le professionalità disponibili all’interno del Nucleo operativo.
b)
La sezione “Sala operativa” ha
lo scopo di
coadiuvare il personale dell’Ente nelle attività di Sala
operativa per la
gestione del volontariato nelle emergenze sia presso le sedi del
Servizio
provinciale di Protezione Civile, che presso i Centri Operativi
Comunali
eventualmente allestiti o presso ogni altra sede ove la Provincia sia
chiamata a
collaborare alla gestione delle forze in campo.
Art. 5
Volontariato di Protezione Civile
in ambito provinciale
In base
a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, compete alla
Provincia il
coordinamento del volontariato di Protezione Civile in ambito
provinciale.
A
seguito di situazioni di emergenza sia nel territorio provinciale che
fuori, la Provincia
può chiedere
l’intervento delle Organizzazioni di volontariato del territorio
facendo
riferimento alle Organizzazioni di volontariato iscritte nello
specifico Albo
regionale e, se opportuno, a quelle Organizzazioni che comunque
partecipano
alle attività promosse dalla Provincia ed operano in sinergia
con essa.
Art. 6
Attivazione del Servizio
provinciale di Protezione Civile
Le modalità di attivazione del Servizio
provinciale di
Protezione Civile sono le seguenti:
a)
in stato di normalità il Servizio provinciale di Protezione
Civile assicura il
servizio di reperibilità, consistente nel mantenere attivo con
personale
dell’Ente un servizio telefonico, 24 ore su 24, a disposizione
delle
Istituzioni. Il dipendente reperibile, a seguito di una chiamata
pervenuta,
valuta la situazione ed avvisa il Dirigente responsabile o il suo
sostituto,
attua i primi provvedimenti del caso e, se opportuno, attiva la Sala operativa provinciale dalla quale sarà seguito
l’evento;
b)
in caso di stato di allerta, che ricorre a seguito di comunicazioni a
cura
degli Organi competenti di condizioni meteorologiche avverse o di altre
situazioni che facciano prevedere un possibile stato di emergenza, il
Dirigente
o suo delegato, se del caso, mette in preallerta i Coordinatori
referenti di
distretto e , inoltre, i Coordinatori delle due sezioni del Gruppo
Provinciale
Volontario sia relativamente al possibile intervento con le
attrezzature e
mezzi del magazzino provinciale, sia per collaborare alla gestione
della Sala
operativa.
c)
in caso di insorgenza di uno stato di emergenza il Dirigente
responsabile o il
funzionario da lui delegato, ferme restando le competenze istituzionali
del
Presidente della Provincia, valuta la situazione e decide l’apertura
della Sala
operativa provinciale.
Art. 7
Attivazione
della Sala operativa provinciale
Le operazioni di
coordinamento
dell’emergenza sono svolte secondo le procedure di Sala operativa di
cui la Provincia
si è dotata
che vengono approvate con deliberazione di Giunta Provinciale.
La chiusura di Sala
operativa è disposta
dal responsabile
della stessa al termine della fase di emergenza.
Art. 8
Attivazione del Gruppo Provinciale
In
tutte le situazioni di emergenza di cui agli articoli 10 e seguenti del
presente Regolamento la
Provincia può attivare le rispettive sezioni
del proprio
Gruppo Provinciale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
-
si
renda necessario l’impiego dei mezzi e delle attrezzature
presenti nel magazzino provinciale con cui il Nucleo operativo opera;
-
nella
esecuzione di
interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare
direttamente al Nucleo
operativo;
-
nell’ipotesi
in cui sia attivata la Sala operativa
provinciale.
Art. 9
Attivazione del volontariato di
Protezione
Civile
Valutata
l’opportunità di attivare il
volontariato, il
Dirigente o il suo delegato o il dipendente reperibile di turno prende
contatti
con il Coordinatore referente di distretto o, ove opportuno,
direttamente con
il responsabile del gruppo che intende attivare.
Qualora le
condizioni non consentano l’invio di
un’immediata nota scritta per mobilitare i volontari, l’attivazione
può avere
luogo mediante comunicazione telefonica con il Coordinatore del gruppo
di
Protezione Civile o con il funzionario comunale responsabile o con il
Sindaco o
Assessore delegato. Sarà comunque cura del Servizio provinciale
di Protezione
Civile trasmettere successivamente la nota formale di richiesta di
intervento
ed il modulo di “intervento”, da restituirsi entro 48 ore, dove
sarà riportata
una sintetica relazione sull’intervento effettuato a cura del
responsabile del
gruppo.
Nel
caso di attivazione di un gruppo comunale, è compito del
Coordinatore del
gruppo comunale o del funzionario comunale informare ed ottenere
l’autorizzazione
all’intervento da parte della propria amministrazione.
Le
modalità di impiego del volontariato
di Protezione
Civile sono disciplinate dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente
Regolamento.
Art. 10
Impiego del volontariato di
Protezione Civile in situazioni di emergenza comunale
Venuto a
conoscenza di una emergenza nel
territorio di un
comune, il Dirigente provinciale, avvalendosi del dipendente reperibile
di
turno o del responsabile della Sala operativa se attivata, informa
l’amministrazione comunale che valuta la situazione e verifica
l’opportunità di
attivare il volontariato per fronteggiare l’evento.
In
particolare, nel caso si tratti di una richiesta di intervento
pervenuta dai
Vigili del Fuoco, relativa ad un Comune dotato di volontariato proprio,
il
Servizio provinciale di Protezione Civile segnala la problematica al
Coordinatore referente di distretto o direttamente al responsabile del
gruppo
locale se esistente, chiedendone la disponibilità ad intervenire.
In
caso di risposta affermativa trasmette al Sindaco la segnalazione dell’
intervento da effettuare.
Le
situazioni di emergenza di cui al
presente articolo
sono quelle rientranti nella categoria degli eventi di tipo a) di cui
all’art.
2 della L. 225/92 la cui responsabilità di gestione resta in
capo
all’amministrazione comunale competente. Conseguentemente, la richiesta
di
intervento del volontariato effettuata dalla Provincia è da
intendersi a tutti
gli effetti come una semplice segnalazione di evento e non come una
formale attivazione.
Il Dirigente
provinciale, avvalendosi del
dipendente
reperibile di turno o del responsabile della Sala operativa se
attivata, segue
l’evolversi dell’intervento fino alla sua conclusione.
Art. 11
Impiego del volontariato di
Protezione Civile
in situazioni di emergenza in
ambito distrettuale
Qualora l’emergenza
sia tale da non poter essere
fronteggiata in modo autonomo dal Comune colpito e dall’eventuale
volontariato
locale, il Comune può richiedere l’intervento ai Comuni
convenzionati nel
distretto di appartenenza richiamandosi all’impegno di mutuo soccorso
eventualmente previsto dalla apposita convenzione sottoscritta dai
Comuni del
distretto e dandone immediata comunicazione alla Provincia. Anche in
questo
caso le situazioni di emergenza di
cui al
presente articolo sono quelle rientranti nella categoria degli eventi
di tipo
a) di cui all’art. 2 della L.225/92.
Ove non sia
applicabile il mutuo soccorso si
attua quanto
previsto al successivo art. 12.
Art. 12
Impiego del volontariato di
Protezione Civile
in situazioni di emergenza non fronteggiabili dal Distretto
Qualora l’emergenza
non sia fronteggiabile dalle
sole forze
presenti nel Distretto mediante mutuo soccorso, su richiesta
dell’amministrazione colpita o da altro
Organo preposto al coordinamento, il Dirigente del Servizio provinciale
di
Protezione Civile o suo delegato, se ritenuto utile e opportuno, attiva
il
volontariato di altri Distretti, con priorità ai Distretti
più vicini non
impegnati in emergenze sul proprio territorio o più attrezzati
per il tipo di
emergenza in atto e, se ritenuto opportuno, il Gruppo provinciale.
Art. 13
Impiego del volontariato di
Protezione Civile
in situazioni di emergenza al di fuori del territorio provinciale di Padova
In caso di richieste
da parte della Regione o di
altro
Organo preposto per l’invio di volontari in missioni esterne al
territorio
provinciale, il Servizio di Protezione Civile richiede ai Coordinatori
di
distretto di segnalare i nominativi dei volontari appartenenti a gruppi
iscritti all’Albo regionale disponibili a partire.
La richiesta ai
Distretti segue di norma un
ordine
precostituito, secondo un criterio di rotazione, in base ad una lista
di
priorità prefissata dal Servizio provinciale di Protezione
Civile, fino al
completamento dei posti disponibili. Eventuali deroghe a tale criterio
potranno
essere decise in piena autonomia dal Dirigente responsabile del
servizio a
fronte di particolari esigenze.
I
gruppi di appartenenza ricevono dalla Provincia formale attivazione a
mezzo
fax.
I volontari
attivati vanno a costituire la “Colonna mobile padovana”, che si reca
in modo
autonomo, o associata alla Colonna mobile regionale, sino al
luogo
dell’intervento, attrezzata per l’autonomia logistica ed operativa
necessaria.
Possono
essere attivate allo scopo una o entrambe le sezioni del Gruppo
provinciale in
ragione dei mezzi, attrezzature e tipologia di attività
richiesti in loco.
La
Provincia provvede
ad individuare tra i volontari un “Capo colonna”
che mantiene i contatti con la Provincia e con le Autorità
competenti all’emergenza in loco,
nonché coordina l’attività dei volontari padovani secondo
le direttive ricevute
dal Responsabile locale dell’emergenza.
Talvolta
al Capo colonna può essere affiancato un dipendente dell’Ente,
individuato come
“Capo missione” che cura personalmente i contatti con le
Autorità locali.
Al Capo missione, se
individuato, ovvero al capo
colonna,
viene affidato per il tempo della missione e sotto la sua
responsabilità un
telefono cellulare dell’Ente ed un idoneo fondo cassa in contanti per
le
necessarie anticipazioni di spesa.
TITOLO
II
DISCIPLINA
GIURIDICA DEL GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARIO.
Art. 14
Requisiti
di
ammissione al Gruppo Provinciale
Al Gruppo
Provinciale possono
aderire cittadini di ambo i sessi che dovranno
prestare la loro
opera senza fini di lucro o vantaggi personali.
L’ammissione
al Gruppo
Provinciale è
subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all’accettazione
della
stessa da parte del Dirigente responsabile del servizio, previo
accertamento
dei necessari requisiti psicofisici da documentarsi con certificazione
medica.
L’ammissione
al Gruppo Provinciale è subordinata al comprovato
possesso di tutti i seguenti requisiti:
-
avere
conseguito la
maggiore età;
-
essere
idoneo all’attività
ed esente da difetti che possano influire negativamente sul servizio.
Deve
inoltre essere posseduto almeno uno dei seguenti requisiti:
a) per
la sezione “Nucleo operativo”
-
soggetti che siano
attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o
dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile con
un’esperienza di almeno due anni;
-
soggetti
in possesso
della patente di guida di tipo B +BE, oppure C+ CE, oppure D+ DE;
-
soggetti
abili
nell’uso di autogrù, pompe, generatori o altre attrezzature in
uso alla
Protezione Civile;
-
soggetti
esperti di
attività di magazzino con impiego di muletto e carrello elevatore;
-
soggetti
che hanno
maturato esperienza di manutenzione meccanica o elettrica o di
impiego
dei mezzi ed attrezzature sopra citati.
b) per
la sezione “Sala operativa”
-
soggetti che
siano
attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o
dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile, con
un’esperienza di almeno due anni, e che abbiano familiarità con
l’uso della
strumentazione di ufficio (computer, telefono, fax, ecc…).
I membri del
Gruppo
Provinciale possono
essere:
-
soggetti che partecipano al Gruppo Provinciale a
titolo
esclusivo senza essere contemporaneamente volontari di altre
Organizzazioni di
protezione civile;
-
soggetti
già iscritti ad altre Organizzazioni di Protezione Civile e che
continueranno a
restare tali ma che parteciperanno al Gruppo Provinciale
garantendo il rispetto dei turni concordati e
delle chiamate in emergenza, con priorità rispetto
all’Organizzazione di
appartenenza.
I volontari sono
ammessi a tutti gli effetti a
far parte
del Gruppo Provinciale dopo un
periodo di prova pari a sei mesi durante il quale
sono tenuti a partecipare agli opportuni corsi
di formazione e dare prova della propria
idoneità alle attività
del Gruppo Provinciale .
L’ammissione
è subordinata alla sottoscrizione da parte del volontario di
apposito atto di
impegno ed accettazione dei doveri, obblighi e responsabilità
previsti a suo carico dalla legge e dal
presente regolamento comprendendo in ogni caso l’impegno a partecipare
alle attività di
addestramento allo scopo organizzate, nonché alle
attività ordinarie e
straordinarie di Protezione Civile.
Ciascun
volontario può appartenere a non più di una sezione del
Gruppo Provinciale.
Art. 15
Modalità di gestione della
consistenza del Gruppo
Provinciale
Fermo
restando che almeno i 2/3 dei componenti del Gruppo Provinciale devono
essere
volontari o dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione
Civile e
con più di 2 anni di esperienza in attività di Protezione
Civile, con cadenza
semestrale il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile:
-
definisce la
consistenza numerica del Gruppo
Provinciale ritenuta più
opportuna alle
esigenze del momento, con facoltà di definire il numero minimo
di ore di
disponibilità che il volontario di ciascuna sezione del Gruppo
Provinciale è tenuto a garantire pena l’esclusione
dallo stesso;
- verifica
l’effettiva consistenza del Gruppo
Provinciale prendendo
atto di eventuali rinunce sopravvenute e
dichiarando decaduti
i volontari che nel semestre abbiano ingiustificatamente fatto mancare
la
dovuta partecipazione alle attività del Gruppo
Provinciale sia
riguardo alla gestione ordinaria che
all’emergenza;
- se lo ritiene
opportuno promuove l’adesione al
Gruppo
Provinciale di nuovi
volontari, anche attraverso la pubblicazione di apposito bando di
reclutamento;
-
valuta le domande pervenute e individua tra
gli aspiranti i nuovi membri del Gruppo Provinciale , anche attraverso
eventuali momenti formativi con verifica dell’idoneità.
Art. 16
Organi del Gruppo Provinciale
Il
Gruppo provinciale è articolato nei seguenti Organi:
-
un
Coordinatore
referente per ciascuna sezione;
-
un’Assemblea
per
ciascuna sezione.
I Coordinatori
referenti, individuati, tra i
volontari con
maggior esperienza, sono proposti dal Dirigente del Servizio
provinciale di
Protezione Civile all’Assemblea dei volontari di ciascuna sezione e, se
approvati, vengono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
Ciascun Coordinatore
nomina tra i membri della
sezione un
Vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il
nominativo del Vice Coordinatore deve essere comunicato dal
Coordinatore al
Servizio provinciale di Protezione Civile.
I Coordinatori
durano in carica due anni e
possono essere
riconfermati.
I Coordinatori
curano i rapporti tra le
rispettive sezioni
del Gruppo provinciale e il Servizio provinciale di Protezione Civile,
rispondono dell’organizzazione delle attività richieste al
Gruppo Provinciale e danno puntuale esecuzione alle direttive del
Presidente
della Provincia, da cui dipendono funzionalmente, ovvero dell’Assessore
delegato e del Dirigente responsabile del Servizio provinciale di
Protezione Civile.
Ove li
ritengano opportuni, i Coordinatori possono promuovere incontri
tecnico-organizzativi con i membri delle rispettive sezioni del Gruppo
Provinciale .
Le
Assemblee di sezione del Gruppo Provinciale sono costituite da tutti i
volontari
iscritti a ciascuna sezione.
Esse si
riuniscono almeno una volta l’anno:
-
per
iniziativa del Presidente, dell’Assessore alla
Protezione Civile o del Dirigente competente;
-
per
iniziativa del Coordinatore referente in carica;
-
quando
lo richieda almeno un terzo dei loro componenti.
Art. 17
Organizzazione operativa della
sezione “ Nucleo
operativo”
La sezione
“Nucleo operativo” del Gruppo Provinciale è organizzata in
squadre.
Le squadre
sono chiamate ad organizzarsi in
turni
settimanali di disponibilità e reperibilità.
Nella
settimana di turno le squadre:
-
garantiscono la
reperibilità in caso di situazioni di emergenza che rendano
necessario il
rapido intervento del Nucleo operativo;
-
effettuano
la
movimentazione dei mezzi speciali in occasione di manifestazioni
o esercitazioni previste nel fine settimana,
in base a quanto programmato dall’ufficio di Protezione Civile;
-
collaborano con
il
personale dipendente per la corretta tenuta delle attrezzature e
l’ordinaria
manutenzione dei mezzi e per la preparazione del materiale da
movimentare.
A
seconda delle necessità, la squadra di turno può venire
rinforzata con
volontari di altre squadre per far fronte a particolari esigenze o
emergenze.
In
occasione delle attività svolte i volontari registrano la loro
presenza
sull’apposito “registro presenze”.
In
occasione di interventi operativi all’esterno della sede la squadra
provvede a
compilare il “rapporto di intervento”.
Ogni
squadra è coordinata da un caposquadra individuato tra i
volontari con maggior
esperienza e provata capacità dal Coordinatore referente, a cui
risponde
funzionalmente.
Rientra nei compiti
e responsabilità del
caposquadra
eseguire assieme ai volontari della squadra le attività
assegnate, avendo cura
che le stesse vengano portate a termine nel pieno rispetto delle norme
di
sicurezza e con l’impiego costante degli opportuni dispositivi di
protezione
individuale, a tutela dei terzi e dei volontari stessi. Ove necessiti
che la
squadra venga frazionata in sottosquadre, il caposquadra individua per
ciascuna
di esse il volontario che svolgerà le funzioni di caposquadra e
ne assumerà gli
oneri relativi.
Art. 18
Organizzazione operativa della
sezione “Sala
operativa”
I volontari della
sezione “Sala operativa”
operano secondo le direttive del Responsabile della Sala operativa.
Il Coordinatore
della sezione “Sala operativa”
concorda con
il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile i turni di
reperibilità e le modalità di chiamata e partecipazione
alle attività in
situazione di emergenza.
Ove opportuno, il
Responsabile
della Sala operativa può disporre la presenza di uno o
più volontari presso i
C.O.C. o C.O.M. eventualmente costituiti, con funzioni di raccordo con
la Sala operativa
provinciale.
In
occasione delle attività svolte presso la Sala operativa i
volontari registrano la loro
presenza sull’apposito “registro presenze”.
Art. 19
Esercitazioni addestrative
I volontari sono
addestrati attraverso una
specifica
attività di formazione promossa dalla Provincia mediante corsi
organizzati
dalla stessa o da altri Organi competenti.
Addestramenti
interni sull’uso delle
attrezzature a
disposizione possono essere organizzati direttamente da ciascuna
sezione
secondo un programma concordato con il Servizio provinciale di
Protezione
Civile.
Quando ritenuto
opportuno dal Dirigente
Responsabile del
Servizio provinciale di Protezione Civile, i volontari del Gruppo
Provinciale, o parte di essi, possono essere inviati a
partecipare ad
esercitazioni organizzate da soggetti terzi.
Art. 20
Equipaggiamento dei volontari
La
Provincia provvede
a fornire a ciascun volontario il tesserino di
riconoscimento e, secondo necessità, l’uniforme ed i dispositivi
di protezione
individuale necessari alla tipologia di interventi da effettuare.
I
volontari in servizio sono tenuti ad utilizzare l’uniforme e i
dispositivi di
protezione individuale loro assegnati indossandoli con dignità e
decoro e ne
sono responsabili personalmente.
Il volontario che
cessa di far parte del Nucleo
operativo,
qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente
l’uniforme di
servizio e l’equipaggiamento ricevuti in consegna.
Art. 21
Sanzioni disciplinari ed
esclusione dal Gruppo
Provinciale
Secondo quanto
previsto all’art. 15 il Dirigente
del
Servizio provinciale di Protezione Civile provvede semestralmente a
ratificare
le rinunce sopravvenute ed a dichiarare esclusi dal Gruppo Provinciale
i volontari che nel semestre abbiano
ingiustificatamente
fatto mancare la dovuta partecipazione alle attività del Gruppo
Provinciale .
In caso di
comportamento non conforme a quanto
previsto dal
presente regolamento o comunque per fatti gravi che ne rendano
opportuno il
provvedimento, il Dirigente ha facoltà di sospendere
temporaneamente il
volontario, previa comunicazione scritta allo stesso, e, una volta
sentito
l’interessato, può procedere all’esclusione dal gruppo con
provvedimento motivato.
Art. 22
Garanzie
Ai volontari
viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per
responsabilità civile verso terzi, a fronte della loro
partecipazione agli
interventi addestrativi e di emergenza, di soccorso e per ogni altra
attività
ordinaria o straordinaria di Protezione Civile debitamente autorizzata
dai
competenti Organi. I relativi oneri sono a carico della Provincia.
In
occasione di attivazioni in emergenza la Provincia
riconosce ai volontari i benefici di
cui all’art. 24 del presente Regolamento.
E’ cura della
Provincia, se richiesto dal
volontario,
comunicare al relativo datore di lavoro lo status di volontario
del Gruppo Provinciale e la possibilità che lo stesso venga
attivato anche in
orario di servizio per eventuali situazioni di emergenza.
TITOLO
III
DIRITTI
E DOVERI DEI VOLONTARI
Art. 23
Doveri dei volontari
Tutti i
volontari devono partecipare alle attività di Protezione Civile
promosse o
richieste dalla Provincia con impegno, diligenza e spirito di
collaborazione,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento,
dell’impegno sottoscritto e delle direttive loro impartite.
Nell’espletamento
della propria attività di Protezione Civile i volontari hanno il
dovere di
osservare in ogni caso norme di comportamento che devono ispirarsi al
principio
di correttezza e lealtà e non possono svolgere alcuna
attività contrastante con
la finalità del servizio, né possono accettare alcuna
remunerazione per la loro
opera.
Art. 24
Benefici
di legge per il volontariato di Protezione Civile
I volontari
impegnati in missioni al di fuori
del
territorio provinciale usufruiscono dei benefici previsti dal
D.P.R.194/01
garantiti dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile attraverso
la Regione
in occasione di
emergenze di tipo c) di cui all’art 2 della L. 225/92.
I citati benefici
possono essere garantiti
direttamente
dalla Regione anche in occasione di emergenze particolarmente
significative sul
territorio provinciale o regionale di tipo b) di cui all’art 2 della L.
225/92.
Negli
altri casi la
Provincia
può provvedere con propri fondi a garantire i citati benefici ai
volontari da
essa attivati qualora l’intervento sia conseguente a formale
attivazione degli
stessi da parte della Provincia. Tali benefici non vengono riconosciuti
dalla
Provincia con propri fondi nei seguenti casi:
-
Volontari operanti sul proprio territorio
comunale, anche se
conseguentemente ad una segnalazione della Provincia, nelle ipotesi di
emergenza di tipo a) di cui all’art. 2 della L. 225/92;
-
In ogni altro
caso in cui la
Provincia non comunichi all’atto dell’attivazione
l’applicazione dei sopraindicati benefici.
Ai
volontari attivati che possono fruire di benefici di legge la Provincia
rilascia
idonea attestazione del servizio prestato, da consegnarsi al datore di
lavoro,
e provvede a trasmettere a quest’ultimo anche la modulistica per la
richiesta
di rimborso delle giornate lavorative pagate, come previsto dal D.P.R
194/01.
TITOLO
IV
IL
COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
Istituzione del Comitato
E’
istituito, presso la
Provincia di Padova, il Comitato Provinciale di
Protezione
Civile quale organismo che partecipa all’organizzazione e
all’attuazione del
Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge
24.02.1992 n.
225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt.
14 e 15
della Legge 08.06.1990 n. 142 (ora
confluita nel D.Ls.vo 267/00).
Art. 26
Finalità
Il
Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura lo svolgimento dei
compiti
relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati
interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione
e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi
nazionali e
regionali.
A tal
fine il Comitato Provinciale formula proposte ed osservazioni, esprime
pareri,
elabora obiettivi, indirizzi e studi per le finalità di cui
all’art. 13, comma
1^, della Legge n. 225/92.
Art. 27
Presidenza, composizione e nomina
del Comitato
Il
Comitato è composto da:
Membri
di diritto:
-
Presidente
della
Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede;
-
Prefetto
o suo
delegato;
Membri
effettivi:
-
1
Rappresentante
Regione Veneto – Struttura di Protezione civile
-
4
Sindaci - la
Conferenza
di ciascuna U.S.L, con voto limitato ai Sindaci del territorio della
provincia
di Padova, indica un nome;
-
Dirigente
del Servizio provinciale di Protezione Civile;
-
1
Rappresentante Vigili del Fuoco;
-
1
Rappresentante Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
-
1
Rappresentante della Croce Rossa Italiana.
I
Componenti citati sono nominati dal Presidente della Provincia su
segnalazione
degli Enti, Organismi istituzionali, Gruppi ed Associazioni dei
Volontari che
svolgono attività di Protezione Civile.
I
Componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle
riunioni
del Comitato Provinciale di Protezione Civile.
E’
facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare
ai lavori del
Comitato in qualità di membri aggiuntivi i Rappresentanti di
Enti ed
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ed ogni altra figura
venga
ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
Art. 28
Durata in carica e funzionamento
del Comitato
Il
Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed
opera
fino alla nomina del nuovo Comitato.
Il
Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria,
almeno
due volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne
presenti la
necessità, anche su richiesta di uno dei suoi componenti.
Art. 29
Gruppi di lavoro
Per il
conseguimento delle finalità indicate all’art. 26 il Comitato
può istituire
appositi Gruppi di lavoro ai quali possono venire chiamati a
partecipare
esperti e rappresentanti degli Enti, Organismi, Gruppi ed Associazioni
maggiormente idonei per argomento e competenza territoriale,
nonché dipendenti
della Provincia di Padova.
Art. 30
Funzioni di segreteria
Il
Dirigente del Servizio di protezione civile della Provincia di Padova
assicura
le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del
Comitato
e dei Gruppi di lavoro.
Le
funzioni di verbalizzante alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di
lavoro
vengono svolte da un dipendente provinciale su indicazione del
Dirigente del
Servizio.
TITOLO V
LA CONSULTA PROVINCIALE
DEL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE
CIVILE
Art. 31
Organi di consultazione del volontariato
Sono organi di
consultazione del
volontariato:
-
il Rappresentante Provinciale del
volontariato;
-
il Comitato dei Coordinatori
referenti di Distretto;
-
l’Assemblea dei
Coordinatori/Presidenti delle
organizzazioni di volontariato.
Art. 32
Il Rappresentante Provinciale del
volontariato
Il Rappresentante
Provinciale del volontariato fa parte di diritto del Comitato dei
Coordinatori
di Distretto e rappresenta il volontariato a livello provinciale,
regionale,
nazionale e in ogni altro ambito in cui tale figura sia richiesta.
Il Rappresentante
Provinciale del volontariato funge anche da membro in seno al Comitato
Provinciale di Protezione Civile. Egli dura in carica per tutto il
periodo del
mandato amministrativo della Provincia.
Il
Rappresentante Provinciale del
volontariato collabora con il Servizio di Protezione Civile per
l’attuazione
delle attività promosse dal Comitato dei Coordinatori referenti
di Distretto e
dall’Assemblea dei Coordinatori/Presidenti, funge da raccordo tra la Provincia ed il
volontariato e a tale scopo può sentire, attraverso specifici
incontri, i
Coordinatori referenti di Distretto.
Può essere incaricato
dalla Provincia ad attuare il coordinamento dei volontari nell'ambito
di specifiche iniziative.
In caso di assenza o impedimento
del Rappresentante Provinciale del volontariato nell’espletamento dei
suoi
compiti viene sostituito dal Vice-Rappresentante.
Il Rappresentante Provinciale del
volontariato ed il Vice-Rappresentante, in sua sostituzione, sono
scelti tra i
volontari delle Organizzazioni di protezione civile del territorio
provinciale
iscritte all’Albo regionale. L’elezione
si svolge con le modalità descritte all’art. 34.
Art. 33
Il Comitato dei Coordinatori Referenti di
Distretto
– Ruolo del
Coordinatore referente -
Il Comitato dei
Coordinatori
referenti di Distretto è composto dal Rappresentante Provinciale
del
volontariato e dai Coordinatori referenti di Distretto. In caso di
impedimento,
il Rappresentante del Volontariato e i Coordinatori referenti possono
delegare
alla partecipazione al Comitato, in loro sostituzione, i rispettivi
Vice.
Fanno parte del
Comitato il Presidente della Provincia o
l’Assessore delegato alla Protezione Civile, che lo presiede, il
Dirigente del
Servizio di Protezione Civile.
Partecipa
inoltre un dipendente del Servizio con funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Presidente
del Comitato può
richiedere la partecipazione al Comitato di uno, od entrambi i
Coordinatori del
Gruppo Provinciale, o di altro Coordinatore/Presidente di
organizzazione la cui
presenza sia ritenuta utile in merito agli argomenti posti all’ordine
del
giorno.
Il Comitato dei
Coordinatori
referenti di Distretto si riunisce in via ordinaria almeno due volte
l’anno, su
convocazione dell’Assessore delegato, o su richiesta di almeno cinque
membri.
Il
Presidente del Comitato riunisce il Comitato:
-
per informare i
componenti su aspetti normativi, organizzativi e su quant’altro
concerne
le tematiche di protezione civile,
- per consultare i
componenti su programmi
e iniziative connesse alle attività di protezione civile;
-
per raccogliere proposte.
Il Coordinatore
referente di
Distretto e il Vice-Coordinatore referente di Distretto sono eletti dai
Coordinatori/Presidenti delle Organizzazioni di protezione civile,
iscritte
all’Albo regionale, che hanno aderito al Distretto: Gruppi
comunali, Unioni di Comuni al cui
interno il volontariato operi in modo unitario come gruppo di Unione e
non
suddiviso nei singoli gruppi comunali, nonché le Associazioni.
Qualora più di
una carica sia ricoperta da uno stesso soggetto, questi dispone,
comunque, di
un solo voto.
Il Coordinatore
referente di
Distretto e il Vice-Coordinatore durano in carica per il tempo
stabilito da
ciascun regolamento interno ad ogni Distretto e, comunque, per un
periodo non
inferiore a due anni.
Il Coordinatore
referente e il
Vice-Coordinatore sono scelti tra i volontari membri
delle Organizzazioni sopra indicate.
Al fine di
garantire una maggiore
disponibilità alle attività svolte nell’ambito del
Distretto, con particolare
riguardo alle situazioni di emergenza,
il ruolo di Coordinatore referente di Distretto non è
compatibile con quello di
Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, di Presidente di
Associazione e di Coordinatore/Presidente di coordinamenti di
organizzazioni.
Qualora risulti
eletto
Coordinatore referente di Distretto un Coordinatore di Gruppo comunale
o di
Unione di Comuni, o un Presidente di Associazione, o un
Coordinatore/Presidente
di coordinamenti di organizzazioni entro 30 giorni dall’elezione egli
deve
optare per uno dei due incarichi.
Il
Presidente
della Provincia o suo delegato provvede alla nomina di un commissario
temporaneo:
- qualora si
registri la mancanza di candidati a Coordinatore Referente;
- in caso di
cessazione, prima della scadenza naturale del mandato, qualora il
Distretto non provveda ad una convocazione delle elezioni entro un mese
dalla cessazione del mandato
di Coordinatore Referente di
Distretto;
- qualora il
Coordinatore Referente eletto sia anche Coordinatore di Gruppo comunale
o di Unione di Comuni, Presidente di Associazione o
Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni e non opti
nei tempi previsti per uno dei due incarichi.
Il
Presidente della Provincia provvede
successivamente a convocare entro
30 giorni l’assemblea
degli aventi diritto per l’elezione di un nuovo Coordinatore
Referente.
I
compiti del Coordinatore
referente di Distretto sono:
-
di raccordo tra i Coordinatori delle
organizzazioni
aderenti al Distretto e il Comitato dei Sindaci;
-
di collegamento con il Presidente di
Distretto e con
l’ufficio preposto dall’Amministrazione del Comune referente;
-
di coordinamento dei
volontari, per conto della Provincia, di tutte le
attività di
volta in volta affidategli inerenti al Distretto;
-
di promozione e coordinamento, di
concerto con i
Coordinatori delle organizzazioni del Distretto, delle attività
riguardanti il
volontariato distrettuale.
Il Coordinatore
Referente,
inoltre, si fa portavoce presso il
volontariato del Distretto delle iniziative promosse, o proposte
dalla
Provincia e rende partecipe quest’ultima delle istanze provenienti
dalle
organizzazioni del proprio Distretto.
In situazioni di
emergenza funge da riferimento in quanto chiamato a fornire
informazioni alla
Provincia sull’operatività dei Gruppi e sulla
disponibilità degli stessi ad
essere eventualmente attivati.
Art. 34
Assemblea dei
Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato
Compongono
l’Assemblea
dei Coordinatori/Presidenti delle
organizzazioni di volontariato:
-
il Presidente della Provincia, o
Assessore delegato, in
qualità di Presidente dell’Assemblea;
-
il Dirigente del Servizio di
Protezione Civile;
-
il Rappresentante Provinciale del
volontariato;
-
i Coordinatori referenti di Distretto;
-
i
Coordinatori delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
iscritte
all’Albo regionale e aderenti ai rispettivi Distretti;
-
i
Coordinatori delle sezioni del Gruppo Provinciale;
-
i
Coordinatori/Presidenti di coordinamenti di organizzazioni di
volontariato di
protezione civile iscritti all’Albo regionale e aderenti ai rispettivi
distretti.
Prende parte
all’Assemblea il rappresentante della Croce Rossa Italiana – Comitato
Provinciale di Padova, eletto in seno al Comitato Provinciale di
protezione
civile.
E’ presente,
inoltre, un dipendente del Servizio di Protezione Civile della
Provincia con funzioni di Segretario
verbalizzante.
L’Assemblea
dei
Coordinatori/Presidenti delle organizzazioni di volontariato viene
riunita
almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente della Provincia,
o
dell’Assessore delegato, o su richiesta
della maggioranza dei componenti del Comitato dei Coordinatori.
Essa è
lo strumento istituzionale
per il dialogo tra la Provincia ed il volontariato, ha compiti
di natura
propositiva e consultiva sull’attività di protezione civile del
territorio
provinciale.
In particolare:
- elegge due rappresentanti per la
Commissione
provinciale esaminatrice delle domande per l’accesso all’Albo regionale
del volontariato di protezione civile;
- elegge il Rappresentante e il
Vice-Rappresentante provinciale del Volontariato;
- propone iniziative relative alle
attività di
formazione, aggiornamento, addestramento ed esercitazione dei
volontari, nonché
di organizzazione del volontariato sul territorio e
divulgazione della cultura della protezione civile.
Non
hanno diritto di voto alle elezioni di cui alle
lettere a) e b)
del precedente comma:
·
Il
Presidente della Provincia o Assessore delegato;
·
il
Dirigente del Servizio di Protezione Civile;
·
il
Rappresentante provinciale del volontariato di protezione civile;
·
il
rappresentante
della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Padova, in quanto
l’Ente è
già rappresentato in seno al Comitato Provinciale di protezione
civile;
·
i
Coordinatori/Presidenti di coordinamenti di organizzazioni di
volontariato di
protezione civile anche se iscritti all’Albo regionale e aderenti ai
rispettivi
distretti.
Art. 35
Norme transitorie
Entro 12 mesi
dall’entrata
in vigore del Titolo V - Consulta Provinciale
del Volontariato di protezione civile - del Regolamento delle
attività di
protezione civile i Comuni aderenti ai Distretti adeguano le proprie
convenzioni/regolamenti distrettuali a quanto previsto dal Regolamento
delle
attività di protezione civile.
ALLEGATO
DISCIPLINARE
PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE
DI
PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI TERZI
Art. 1 - Oggetto
Il presente
disciplinare
regola l'utilizzo di mezzi ed
attrezzature di proprietà della Provincia di Padova, ovvero di
proprietà della
Regione Veneto ed in comodato alla Provincia di Padova, destinati alle
attività
di Protezione Civile del territorio provinciale.
Art. 2 – Mezzi ed attrezzature
I
mezzi ed
attrezzature destinati alle attività di Protezione Civile del
territorio
provinciale si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:
a)
attrezzature e mezzi
rientranti nei beni abitualmente in uso al volontariato di protezione
civile
padovano, quali autoveicoli e traini guidabili con patente B e
autocarri,
carrelli, motopompe, elettrogeneratori, tende da campo e relativi
accessori,
apparati per radiocomunicazioni ed accessori , nonché altre
attrezzature utili
alla protezione civile per le quali possa anche risultare opportuno il
decentramento sul territorio.
b)
attrezzature e mezzi
“speciali”, che richiedono l’impiego di personale allo scopo addestrato
o che
non rientrano tra i beni abitualmente in uso al volontariato di
protezione
civile padovano. Appartengono a tale tipologia automezzi quali
autocarri 4x4 e
traini da guidarsi con patente superiore a B (tra cui autocarri con
gru,
carrelli con gruppo elettrogeno e torre faro, carrelli con motopompa,
rimorchio
adibito a cucina da campo) carrello elevatore, muletto, tende mensa e
relativo
corredo, barriere antiesondazione.
I mezzi ed
attrezzature
possono essere assegnati dalla Provincia a
soggetti esterni per usi esclusivi di Protezione Civile.
Eventuali altri
usi potranno
essere autorizzati dal Dirigente,
sentito il Presidente o l’Assessore delegato, sulla base di idonee
garanzie e
comunque limitatamente ai mezzi e attrezzature di cui alla lettera a)
del primo
comma del presente articolo, per periodi brevi in modo da non
compromettere gli
interventi in caso di emergenza.
Art. 3 - Soggetti utilizzatori
Sono
soggetti
utilizzatori:
a)
La Provincia;
b)
Enti
terzi ed Associazioni di volontariato che operino in collaborazione con
la Provincia
e dimostrino
di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per far
fronte
agli interventi di Protezione Civile;
c)
il
“Gruppo Provinciale volontario sezione Nucleo Operativo istituito dalla
Provincia.
Art. 4 – Modalità di
utilizzo
Le
modalità di
utilizzo dei mezzi ed attrezzature destinati alle
attività di Protezione Civile sono le seguenti:
a)
utilizzazione diretta;
b) comodato
d’uso, relativo
a periodi di utilizzo medio lungo;
c) prestito
temporaneo,
relativo a periodo di utilizzo brevi.
d) assegnazione
a titolo
permanente
Art. 5 – Utilizzazione dei beni
I beni di cui
all’art. 2
lett. a) possono essere utilizzati da
tutti i soggetti di cui all’art. 3.
I beni di cui
all’art. 2
lett. b) possono essere movimentati,
oltre che dalla Provincia, anche dai soggetti di cui all’art. 3, lett.
c)
(Nucleo Operativo del Gruppo Provinciale volontario). Eccezionalmente,
ove non
fossero disponibili personale dipendente
o volontari del Nucleo operativo, possono essere movimentati da
volontari di
cui all’art 3 lett. b) in possesso dei requisiti necessari.
Art. 6 –Assegnazione dei beni
L’assegnazione
dei beni in
comodato d’uso modale viene
regolamentata dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che
individua il soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina
l'utilizzo.
La Provincia
può assegnare in prestito temporaneo, per usi esclusivi di
Protezione Civile, i
beni di cui all’art 2 lett. a) ai soggetti di cui all’art. 3 lett. b)
iscritti
all'albo Regionale o che collaborino con la Provincia per
attività
di Protezione Civile.
Il prestito
temporaneo di
cui al presente articolo potrà essere
eseguito solo per le seguenti motivazioni:
-
per
esercitazione.
-
per
stato di emergenza in atto.
Art. 7 – Disposizioni particolari
per
l’utilizzo e l’assegnazione dei beni
Il beneficiario
si obbliga a
custodire il bene con cura e massima
diligenza e, nel caso di assegnazione in comodato d’uso, si impegna a
provvedere al ricovero dello stesso al coperto, ad effettuare a propria
cura e
spesa la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della perfetta
efficienza e pronta disponibilità dei beni assegnati
nonché a corrispondere le
spese relative alla tassa di proprietà (se dovuta) e di
assicurazione RC Auto.
E’ discrezione
della
Provincia valutare se intervenire con idoneo
contributo per sostenere spese particolarmente significative.
Per prestiti
temporanei a
terzi la Provincia
può anche
richiedere a Comuni ed Associazioni la restituzione di mezzi ed
attrezzature
concessi loro in comodato dalla Provincia e presso gli stessi ubicati.
Tale
facoltà della Provincia viene disciplinata nei singoli atti di
comodato.
Le attrezzature
e mezzi che
possono costituire oggetto di prestito
temporaneo vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dalla
Provincia. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura
del
richiedente.
Eventuali
prestiti a
soggetti esterni al territorio provinciale
vengono valutati di volta in volta.
Il materiale
oggetto della
convenzione stipulata tra Regione
Veneto e Provincia (approvata con D.G.P. n. 102 di Reg. del 12/2/1993)
per la
gestione di mezzi ed attrezzature di proprietà della Regione,
può essere
richiesto da quest'ultima a favore di Enti ed Organizzazioni anche non
operanti
sul territorio padovano.
Art. 8 - Richiesta per
esercitazione
La richiesta di
prestito
temporaneo deve pervenire alla Provincia
di norma con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista a mezzo
fax o
lettera:
- a firma del Sindaco o Assessore
delegato o
Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, se presentato da un
Comune o da
un gruppo comunale di volontariato;
- a
firma del
legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o
Associazione.
Nella
richiesta devono
essere esplicitati:
-
il motivo della
richiesta;
-
la tipologia dei beni
richiesti;
-
il periodo di prestito.
Qualora si
tratti di
prestito per esercitazione, alla richiesta
dovrà essere allegato il documento di impianto e/o il programma
dell’esercitazione.
Per
l'ammissibilità
della richiesta deve risultare evidente un
impiego strettamente legato a scopi di Protezione Civile.
Valutata la
richiesta, il
Servizio
Protezione Civile della Provincia inoltra risposta scritta entro 10
giorni
dalla domanda e comunque ad almeno 7 giorni dalla esercitazione,
comunicando le
motivazioni dell'eventuale diniego o, in caso positivo, le
modalità di consegna
e relative clausole.
Il trasporto in
loco delle
attrezzature di cui all’art. 2 lett a)
può essere affidato direttamente al soggetto utilizzatore o
effettuato dalla
Provincia anche tramite il Nucleo Operativo.
In occasione
del ritiro dei
mezzi o attrezzature nella data
stabilita, l'incaricato effettua la consegna previa verifica dei
requisiti
necessari.
In caso di
prestito di un
automezzo o di una apparecchiatura
montata su carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia
le
caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e l'autista sia
abilitato con
la patente necessaria.
L'incaricato
verifica le
condizioni di cui sopra e predispone il
verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver
verificato
congiuntamente la correttezza della fornitura, gli eventuali accessori
compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al momento della
consegna.
Alla
data prescritta i beni devono essere riconsegnati nelle medesime
condizioni
rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e con
serbatoio pieno così come vengono prestati, tende pulite e
perfettamente
asciutte con tutte le parti, correttamente suddivise e riposte negli
appositi
contenitori.
Eventuali danni
cagionati,
la cui riparazione è a carico del
beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al
momento
della restituzione.
In caso di
inosservanza di
quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione
dell'incaricato, si provvede con lettera al Comune/Associazione/Ente
contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di consegna.
L'inosservanza
di tali
prescrizioni o un uso negligente del bene
porta all'esclusione da successivi prestiti non richiesti per stato di
emergenza.
Art. 9 - Richiesta per stato di
emergenza
In caso di
emergenza, la
richiesta di prestito temporaneo può
essere inoltrata anche telefonicamente.
Valutata la
richiesta, il
Servizio Protezione Civile della Provincia
si attiva per la consegna anche con effetto immediato, se del caso
avvalendosi
del personale del “Nucleo operativo volontario”, ferme restando le
altre
condizioni previste al punto precedente.
Solo nel caso
di attivazione
del volontariato a cura della
Provincia, restano a carico della Provincia stessa le spese di
carburante ed
eventuali danni a mezzi ed attrezzature, salvo che questi non siano
dovuti a
palese negligenza.
Art. 10 - Assegnazioni a titolo
permanente
Eventuali beni
quali i
dispositivi di protezione individuale
possono essere assegnati a titolo permanente all’organizzazione e la
richiesta
di restituzione da parte della Provincia potrà avvenire solo in
caso di cessata
attività dell’organizzazione o uso improprio dei beni assegnati.
Art. 11 - Materiale di consumo
Materiali di
consumo quali
sacchi per arginature d'emergenza,
possono essere richiesti solo per situazioni di emergenza e non per
scorta
preventiva a cui deve provvedere autonomamente l'Ente interessato.
La richiesta
può
essere effettuata telefonicamente e viene seguita
da fax o lettera di richiesta.
Il volontariato di Protezione civile,
divenuto negli ultimi anni un fenomeno nazionale che ha
assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente
significativi, è fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emergenze
verificatesi in Italia a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino
ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. In occasione di questi eventi si
verificò, per la prima volta nel dopo guerra, una grande mobilitazione
spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da
ogni parte del paese nelle zone disastrate per mettersi a disposizione e
"dare una mano". Si scoprì in quelle occasioni che ciò
che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema
pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. In tal
senso, si mossero le accuse del Presidente della Repubblica Sandro
Pertini, il quale, proprio in occasione del terremoto dell'Irpinia,
denunciò, rivolgendosi alla Nazione, l'irresponsabilità, l'inerzia, i
ritardi di una Pubblica Amministrazione disorganizzata ed incapace di
portare soccorsi con l'immediatezza che quella sciagura richiedeva.
Lo stesso Presidente rivolgeva un
appello agli italiani, con queste parole:
"Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello, senza
retorica, che sorge dal mio cuore..., qui non c'entra la politica, qui
c'entra la solidarietà umana, tutti gli Italiani e le Italiane devono
sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da
questa sciagura".
Da allora è iniziata l'ascesa del
volontariato di Protezione civile, espressione di una moderna
coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono
spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell'urgenza
di soccorrere chi ha bisogno e di affermare, nella più ampia
condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di essere soccorso
con la professionalità di cui ciascun volontario è portatore e con
l'amore che tutti i volontari dimostrano scegliendo, spontaneamente e
gratuitamente di correre in aiuto di chiunque abbia bisogno di loro.
Negli ultimi dieci anni, una illuminata legislazione ha riconosciuto il
valore del volontariato associato (legge quadro 266/91), come
espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, incoraggiandone
e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo.
Quando nel 1992 fu istituito, con la
legge 225/92, il Servizio Nazionale della Protezione civile,
anche alle organizzazioni di volontariato è stato espressamente
riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte
integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti
istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze
Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, ecc. La
crescita del volontariato di Protezione civile è in continua, salutare
espansione su tutto il territorio nazionale.
La forte apertura innovativa del Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
l'attenzione sistematica a ridurre al minimo le "barriere" burocratiche
tra volontariato e Stato centrale, fatta anche di quotidiane e
coraggiose scelte amministrative, ha contribuito al nascere di una
identità nazionale del volontariato di Protezione civile, che si è
rivelata di fondamentale importanza nelle gravi emergenze degli ultimi
anni, e che si tende ora a ricondurre e ricreare, anche a seguito delle
riforme sul decentramento amministrativo (D. Lgv. 112/98), in seno alle
autonomie locali (Regioni, Province e Comuni).
L'obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di Protezione
civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta
alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi,
se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti
nell'organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile
(sussidiarietà verticale), valorizzando al massimo le forze della
cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia
(sussidiarietà orizzontale), in piena integrazione con le forze
istituzionali presenti sul territorio.
Le organizzazioni di volontariato che intendono
collaborare nel sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in
appositi albi o registri, regionali e nazionali.
Al momento, nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione
civile sono iscritte circa duemila cinquecento organizzazioni
(tra le quali i cosiddetti "gruppi comunali" sorti in alcune regioni
italiane), per un totale di oltre un milione e trecentomila
volontari disponibili. Di essi, circa sessantamila sono pronti
ad intervenire nell'arco di pochi minuti sul proprio territorio, mentre
circa trecentomila sono pronti ad intervenire nell'arco di qualche ora.
Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni
locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni,
province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un'unica
struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi. Più è alto il
livello organizzativo delle associazioni, più solide sono la loro
efficacia e la loro autonomia.
All'interno delle organizzazioni di volontariato
esistono tutte le professionalità della società moderna, insieme a tutti
i mestieri; questo mix costituisce una risorsa, sia in termini numerici
che qualitativi, fondamentale soprattutto nelle grandi emergenze, quando
il successo degli interventi dipende dal contributo di molte diverse
specializzazioni (dai medici agli ingegneri, dagli infermieri agli
elettricisti, dai cuochi a i falegnami). Alcune organizzazioni hanno
scelto la strada di una specifica alta specializzazione, quali i gruppi
di cinofili e subacquei, i gruppi di radioamatori, gli speleologi, il
volontariato per l'antincendio boschivo.
Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente gratuita,
il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso
di impiego nelle attività di Protezione civile essi non perdono la
giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico
e privato.
Il ruolo insostituibile assunto oggi dal volontariato di Protezione
civile, nel suo ruolo di custode naturale di ciascun territorio e forza
civile di tutela e protezione di ciascuna comunità, merita non solo un
pieno riconoscimento, ma anche un crescente sostegno pubblico per le
dotazioni di mezzi, di materiali, di attrezzature, di formazione,
preparazione e aggiornamento, tanto necessarie per l'ottimale utilizzo
delle energie che vengono offerte in aiuto della collettività.
Il servizio "Formazione"
Il sistema di protezione civile ha,
nel corso degli anni, subito profonde modificazioni, acquisendo
competenze sempre diverse ed andandosi ad allineare alle nuove esigenze
di tutela dei beni e della vita. Questo ha comportato da una
parte l'esigenza di una specializzazione ancora più qualificata degli
operatori e dall’altra la necessità di implementare e diffondere una
matrice comune (o family feeling) tra tutti i soggetti attivi, pur
conservando ognuno le proprie peculiarità.
Il ruolo del Dipartimento della Protezione Civile, in virtù delle
proprie attribuzioni, non ha precisamente la finalità di creare
professionalità (cosa questa delegata alle competenze degli enti
regionali e territoriali), ma ha l’obiettivo di promuovere la migliore
integrazione tra tutti i soggetti che concorrono, attraverso
l’implementazione di conoscenze e comportamenti.
Data la natura complessa del territorio italiano e l’indirizzo di una
cooperazione sempre più “transfrontaliera” appare evidente come
l’obiettivo di promuovere e condividere un unico linguaggio
di protezione civile sia una priorità fondamentale per un
coerente svolgimento della funzione di protezione civile.
Per dare forma a questi indirizzi il Servizio Formazione
ha, nel corso degli ultimi anni, avviato una capillare attività
di interazione e integrazione tra le diverse componenti del Servizio
Nazionale di protezione civile, attraverso la realizzazione di Seminari,
Giornate di studio, Convegni, Corsi,